Art. 65 
                 Inquadramento nel ruolo "ispettori" 
 
  1. I  marescialli  maggiori,  i  marescialli  capi,  i  marescialli
ordinari, i brigadieri e i vice brigadieri della Guardia di  finanza,
comunque in servizio alla data del 1 settembre 1995, sono inquadrati,
con le modalita' indicate nel comma 2, nei seguenti gradi  del  ruolo
"ispettori": 
a) nel grado di  maresciallo  aiutante,  i  sottufficiali  che,  alla
   predetta  data  del  1  settembre  1995,  rivestono  il  grado  di
   maresciallo maggiore, compresi quelli che rivestono  la  qualifica
   di  "aiutante"  e  la  nomina  a  "cariche  speciali",  nonche'  i
   marescialli capi utilmente iscritti, ai fini della  promozione  al
   grado superiore, nei quadri di avanzamento, formati alla  suddetta
   data, ai sensi della legge 10 maggio 1983, n. 212, e del  presente
   decreto; 
b) nel grado di maresciallo capo, i sottufficiali che, alla  predetta
   data del 1 settembre 1995, rivestono il grado di maresciallo  capo
   e  di  maresciallo  ordinario,  nonche'  i  brigadieri   utilmente
   iscritti, ai fini della promozione al grado superiore, nei  quadri
   di avanzamento, formati alla suddetta data, ai sensi  della  legge
   10 maggio 1983, n. 212, e del presente decreto; 
c) nel grado di  maresciallo  ordinario,  i  sottufficiali  che  alla
   predetta  data  del  1  settembre  1995,  rivestono  il  grado  di
   brigadiere, nonche' i sottufficiali utilmente  iscritti,  ai  fini
   della  promozione  al  grado  di   brigadiere,   nei   quadri   di
   avanzamento, formati alla suddetta data, ai sensi della  legge  10
   maggio 1983, n. 212, e del presente decreto; 
d) nel grado di maresciallo, i vice brigadieri. 
  2. L'inquadramento di cui al comma  1  avviene,  per  il  personale
indicato alle  lettere  b),  c)  e  d)  dello  stesso  comma,  previa
rideterminazione dell'anzianita' di grado  di  ciascun  sottufficiale
sulla base di quella precedentemente maturata ai sensi della legge 10
maggio 1983, n. 212, aumentata di un  quinto  dei  tempi  residui  di
permanenza  minima  nel  grado  per  conseguire   il   diritto   alla
valutazione al grado superiore ai sensi della tabella C allegata alla
legge 10 maggio 1983, n. 212. 
  3. Il personale di cui alla lettera d) del comma 1, fermo  restando
l'inquadramento previsto  dal  comma  2,  per  il  conseguimento  del
requisito previsto dalla tabella D/2 allegata  al  presente  decreto,
dovra' maturare sei anni  di  permanenza  nel  grado  di  maresciallo
ordinario in luogo dei sette anni previsti dalla stessa  tabella  per
detto grado. In tal senso verra' determinata l'anzianita'  di  grado,
ai soli fini giuridici, all'atto del conseguimento della promozione a
maresciallo ordinario di detto personale. 
  4. I frequentatori del corso per il conseguimento  della  nomina  a
vice brigadiere, gia' reclutati e da reclutare ai sensi di  bandi  di
concorso emanati, in vigenza della legge 11 dicembre 1975, n. 627,  e
successive modificazioni, ed in  fase  di  esecuzione  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto,  conseguiranno  la  nomina  a
sottufficiale secondo le disposizioni stabilite dal presente decreto,
con il grado di maresciallo in luogo del grado di vice brigadiere. 
  5. Al personale di cui al  comma  4,  dopo  il  conferimento  della
nomina a maresciallo, ai fini del  conseguimento  del  requisito  per
l'avanzamento ai gradi di maresciallo ordinario e  maresciallo  capo,
previsto dalla tabella D/2 allegata al presente decreto, si applicano
le disposizioni di cui, rispettivamente, ai commi 2 e 3. In tal senso
verra' determinata l'anzianita' di grado,  ai  soli  fini  giuridici,
all'atto  del  conseguimento,   rispettivamente,   della   nomina   a
maresciallo e della promozione a maresciallo ordinario. 
 
          Note all'art. 65:
             - La legge 10 maggio 1983,  n.  212,  reca:  "Norme  sul
          reclutamento,    gli    organici    e   l'avanzamento   dei
          sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica
          e della Guardia di finanza".
             - La tabella C allegata alla legge 10  maggio  1983,  n.
          212, e' la seguente:
                                                           "TABELLA C
               FORME DI AVANZAMENTO DEI SOTTUFFICIALI
=====================================================================
        GRADI O QUALIFICA             |   Forme di   |    Periodi di
                                      |  Avanzamento |    minimi di
       DA        |      A             |              |    permanenza
                 |                    |              |     nel grado
                 |                    |              |
Maresciallo      |Tenente o grado     |  Concorso    |   1 anno
maggiore e gradi |corrispondenti      |              |
corrispondente   |                    |              |
                 |                    |              |
Maresciallo      |Aiutante o scelto   |  Anzianita'  |   5 anni
maggiore e gradi |                    |              |
corrispondente   |                    |              |
                 |                    |              |
Maresciallo capo |Maresciallo         |  Scelta      |   4 anni
e gradi          |maggiore e gradi    |              |
corrispondente   |corrispondenti      |              |
                 |                    |              |
Maresciallo      |Maresciallo capo    |  Anzianita'  |   4 anni
ordinario e gradi|e gradi corrispon-  |              |
corrispondente   |denti               |              |
                 |                    |              |
Sergente         |Maresciallo         |  Scelta      |   7 anni e
maggiore e gradi |ordinario e gradi   |              |    6 mesi
corrispondente   |corrispondenti      |              |
                 |                    |              |
Sergente         |Sergente maggiore   |  Concorso    |   2 anni e
                 |e gradi             |              |    6 mesi
                 |corrispondenti      |              |
                 |                    |              |
             Nota:  I  vice  brigadieri  dell'Arma  dei carabinieri e
          della Guardia di finanza,  in  relazione  alle  particolari
          forme   di   arruolamento,   sono  promossi  ad  anzianita'
          brigadieri dopo un  anno  e  sei  mesi  di  permanenza  nel
          grado".
             - La legge 11 dicembre 1975, n. 627, reca: "Reclutamento
          dei sottufficiali della Guardia di finanza".