Art. 68 
                      Riammissione in servizio 
 
  1. I sottufficiali e il personale appartenente al ruolo  "appuntati
e finanzieri" della Guardia di  finanza,  gia'  posti  in  congedo  a
domanda, possono ottenere la riammissione in  servizio  a  condizione
che: 
a) non abbiano superato il 28  anno  di  eta'  e  siano  in  possesso
   dell'idoneita' fisica e degli  altri  requisiti  previsti  per  il
   reclutamento nel Corpo; 
b) oltre il limite di cui  alla  precedente  lettera  a)  e  fino  al
   compimento del 35 anno di eta', non sia trascorso piu' di un  anno
   tra la data di collocamento in congedo e quella  di  presentazione
   della istanza di riammissione. 
  2. Il personale in  congedo  coniugato  puo'  essere  riammesso  in
servizio  purche'  si   trovi   nelle   condizioni   previste   dalla
disposizione di legge sul matrimonio dei militari  della  Guardia  di
finanza. 
  3. La riammissione in servizio e' disposta dal comandante  generale
della Guardia di finanza, nei  limiti  delle  vacanze  esistenti  nei
ruoli organici, tenuto conto: 
a) dei precedenti di carriera, disciplinari e sanitari; 
b) delle valutazioni caratteristiche riportate in servizio; 
c) del comportamento tenuto nel periodo trascorso in congedo; 
d) delle qualita' morali. 
  4. E' escluso dalla riammissione in servizio il personale collocato
in congedo d'autorita'. 
  5. Il personale riammesso: 
a) se  appartenente   ai   sottufficiali,   subisce   una   riduzione
   dell'anzianita'  assoluta  di  grado  pari  al  periodo  di  tempo
   trascorso in congedo; 
b) se  appartenente  al  ruolo  "appuntati  e  finanzieri",  conserva
   l'anzianita' di servizio gia'  maturata  nonche'  l'anzianita'  di
   grado ed il grado rivestito all'atto del congedo. 
  6. Sono abrogate le disposizioni di legge in contrasto  con  quanto
stabilito dal presente articolo.