Art. 68 Riammissione in servizio 1. I sottufficiali e il personale appartenente al ruolo "appuntati e finanzieri" della Guardia di finanza, gia' posti in congedo a domanda, possono ottenere la riammissione in servizio a condizione che: a) non abbiano superato il 28 anno di eta' e siano in possesso dell'idoneita' fisica e degli altri requisiti previsti per il reclutamento nel Corpo; b) oltre il limite di cui alla precedente lettera a) e fino al compimento del 35 anno di eta', non sia trascorso piu' di un anno tra la data di collocamento in congedo e quella di presentazione della istanza di riammissione. 2. Il personale in congedo coniugato puo' essere riammesso in servizio purche' si trovi nelle condizioni previste dalla disposizione di legge sul matrimonio dei militari della Guardia di finanza. 3. La riammissione in servizio e' disposta dal comandante generale della Guardia di finanza, nei limiti delle vacanze esistenti nei ruoli organici, tenuto conto: a) dei precedenti di carriera, disciplinari e sanitari; b) delle valutazioni caratteristiche riportate in servizio; c) del comportamento tenuto nel periodo trascorso in congedo; d) delle qualita' morali. 4. E' escluso dalla riammissione in servizio il personale collocato in congedo d'autorita'. 5. Il personale riammesso: a) se appartenente ai sottufficiali, subisce una riduzione dell'anzianita' assoluta di grado pari al periodo di tempo trascorso in congedo; b) se appartenente al ruolo "appuntati e finanzieri", conserva l'anzianita' di servizio gia' maturata nonche' l'anzianita' di grado ed il grado rivestito all'atto del congedo. 6. Sono abrogate le disposizioni di legge in contrasto con quanto stabilito dal presente articolo.