Art. 69 Modifiche alla legge 10 maggio 1983, n. 212 1. Gli articoli 8, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 36, 37, 38, 40, 41 e 42 della legge 10 maggio 1983, n. 212, a far data dal 1 settembre 1995, ad eccezione delle deroghe espressamente previste nel presente decreto e fermi restando, comunque, gli articoli 39 e 43 della stessa legge, non si applicano agli appartenenti alla Guardia di finanza. 2. Il comma 6 dell'art. 33 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e' sostituito dal seguente: "La commissione permanente di avanzamento per i sottufficiali del Corpo della guardia di finanza e' competente a pronunciarsi sulle idoneita' degli appuntati scelti, degli appuntati, dei finanzieri scelti o dei finanzieri, aspiranti al conseguimento della nomina a vice brigadiere di complemento e della riserva, ai sensi delle disposizioni di legge regolanti i rispettivi conseguimenti". 3. Il secondo comma dell'art. 50 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e' sostituito dal seguente: "I sottufficiali di cui all'art. 18 della legge 20 dicembre 1973, n. 824, che cessano dal servizio per aver raggiunto i limiti di eta', sono collocati nell'ausiliaria, nella riserva o in congedo assoluto a seconda dell'idoneita' fisica.". --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 13/7/1995, n. 162 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Note all'art. 69: - Gli articoli 8, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 36, 37, 38, 40, 41 e 42 della legge 10 maggio 1983, n. 212 (Norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza), recitano: "Art. 8. - La partecipazione a corsi di particolare livello tecnico, determinati con decreto del Ministro della difesa e, per il Corpo della Guardia di finanza, del Ministro delle finanze, dei volontari delle tre Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza e' subordinata al vincolo di una ulteriore ferma di cinque anni. Detto vincolo permane anche dopo il passaggio nel servizio permanente o, per l'Arma dei carabinieri e per il Corpo della Guardia di finanza, dopo il passaggio in servizio continuativo. Per il proscioglimento dal suddetto vincolo si applica la disposizione del successivo art. 9. Limitatamente all'Arma dei carabinieri e al Corpo della Guardia di finanza, in relazione alle categorie di appartenenza, si osservano le disposizioni dell'art. 40 della legge 31 luglio 1954, n. 599, e successive modificazioni applicabili al Corpo della Guardia di finanza per effetto della legge 17 aprile 1957, n. 260, dell'art. 26 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168, e successive modificazioni, e dell'art. 34 della legge 3 agosto 1961, n. 833". "Art. 24. - Salvo quanto espressamente disposto dalla presente legge, il reclutamento dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri e' regolato dalle leggi 10 marzo 1965, n. 121 e 28 marzo 1968, n. 397, e successive modificazioni. Parimenti il reclutamento dei sottufficiali del Corpo della Guardia di finanza e' regolato dalle leggi 13 luglio 1965, n. 882, e 11 dicembre 1975, n. 627, e successive modificazioni". "Art. 25. - La successione gerarchica e la corrispondenza dei gradi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della Guardia di finanza sono riportate nella tabella A allegata alla presente legge". "Art. 26. - L'avanzamento dei sottufficiali ha luogo: a) ad anzianita'; b) a scelta; c) meriti eccezionali; d) per benemerenze di istituto o di servizio, in via straordinaria, rispettivamente per l'Arma dei carabinieri e per il Corpo della Guardia di finanza. Puo' essere, inoltre, conferita la qualifica di "aiutante" o "scelto". L'avanzamento di cui alle lettere a) e b) ed il conferimento della qualifica di 'aiutante' o 'scelto' si effettuano secondo quanto stabilito dalla tabella C allegata alla presente legge". "Art. 27. - I sottufficiali in servizio permanente per essere valutati devono, a seconda della Forza armata o Corpo di appartenenza, aver compiuto i periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, di imbarco, aver superato i corsi e gli esami stabiliti dalle tabelle B/1, B/2, B/3, B/4 allegate alla presente legge". "Art. 28. - I sottufficiali da valutare per l'avanzamento e per il conferimento della qualifica di 'aiutante' o 'scelto' devono essere inclusi in apposite aliquote determinate dal Ministero della difesa e, per il Corpo della Guardia di finanza, dal Ministro delle finanze al 31 gennaio, 31 maggio e 30 settembre". "Art. 29. - Nelle aliquote di valutazione sono inclusi tutti i sottufficiali che alle date indicate nel precedente articolo abbiano soddisfatto alle condizioni di cui all'art. 27 e alla tabella C allegata alla presente legge. Dalle aliquote sono esclusi i sottufficiali che risultino imputati in un procedimento penale per delitto non colposo, o sottoposti a procedimenti disciplinari o sospesi dall'impiego o in aspettativa per i motivi previsti dall'art. 15 della legge 31 luglio 1954, n. 599". "Art. 30. - Nei riguardi dei sottufficiali esclusi dalle aliquote di valutazione per non aver maturato, per motivi di servizio o di salute, le condizioni di cui all'art. 27 ovvero esclusi dalle stesse ai sensi dell'art. 29 e' apposta riserva fino al cessare delle cause impeditive. Al venir meno delle predette cause, salvo che le stesse non comportino la cessazione dal servizio permanente, gli interessati sono inclusi nella prima aliquota utile di valutazione". "Art. 36. - Qualora, durante i lavori della commissione e prima della pubblicazione del quadro di avanzamento, il sottufficiale venga a trovarsi nelle situazioni previste dal secondo comma dell'art. 29, la commissione sospende la valutazione o cancella l'interessato dal quadro d'avanzamento, se questo e' stato formato, e procede all'acquisizione, entro due mesi, di tutti gli elementi atti a definire la posizione dell'interessato". "Art. 37. - I sottufficiali iscritti nel quadro di avanzamento ad anzianita' sono promossi a ruolo aperto con decorrenza dal giorno successivo a quello di compimento del periodo di permanenza nel grado previsto, dalla tabella C allegata alla presente legge. I sottufficiali esclusi dalle aliquote di valutazione, di cui all'art. 30, nell'avanzamento ad anzianita', sono promossi, se idonei, con la stessa decorrenza attribuita ai pari grado con i quali sarebbero stati valutati in assenza delle cause impeditive, riacquistando l'anzianita' relativa precedentemente posseduta". "Art. 38. - Il primo terzo dei sottufficiali iscritti nel quadro d'avanzamento a scelta e' promosso al grado superiore con decorrenza dal giorno successivo a quello del compimento del periodo di permanenza previsto dalla tabella C allegata alla presente legge. I restanti sottufficiali sono sottoposti a seconda valutazione per l'avanzamento all'epoca della formazione delle corrispondenti aliquote di scrutinio dell'anno successivo. Di essi: la prima meta' viene promossa con un anno di ritardo rispetto al periodo di permanenza previsto dalla tabella C allegata alla presente legge, prendendo posto nel ruolo dopo il primo terzo dei sottufficiali in prima valutazione da promuovere nello stesso anno secondo la norma del precedente primo comma; la seconda meta', previa nuova valutazione, viene promossa con due anni di ritardo rispetto al periodo di permanenza previsto dalla tabella C sopra citata, prendendo posto nel ruolo dopo i sottufficiali da promuovere in seconda valutazione nello stesso anno. I sottufficiali esclusi dalle aliquote di valutazione, di cui all'art. 30, nell'avanzamento a scelta, prendono posto, se idonei, a seconda del punteggio globale attribuito, nella graduatoria di merito dei pari grado con i quali sarebbero stati valutati in assenza delle cause impeditive; in relazione alla posizione in graduatoria sono promossi secondo le modalita' indicate nei precedenti commi.". "Art. 40. - L'avanzamento straordinario per meriti eccezionali puo' dar luogo nei riguardi del sottufficiale che nell'esercizio delle sue attribuzioni abbia reso servizi di eccezionale importanza all'Esercito, alla Marina, all'Aeronautica o al Corpo della Guardia di finanza e che abbia dimostrato di possedere qualita' intellettuali, di cultura, professionali, cosi' preclare da dare sicuro affidamento di adempiere in modo eminente le attribuzioni del grado superiore. Per essere proposto per l'avanzamento per meriti eccezionali il sottufficiale deve aver compiuto almeno meta' della permanenza nel grado stabilita per l'avanzamento ad anzianita' e a scelta dalla tabella C allegata alla presente legge, aver maturato le condizioni di cui all'art. 27 e non aver gia' conseguito nel corso della carriera una promozione per meriti eccezionali. La proposta di avanzamento per meriti eccezionali e' formulata dal generale o ammiraglio dal quale il sottufficiale gerarchicamente dipende ed e' corredata dei pareri delle autorita' gerarchiche superiori. Per essere proposti per l'avanzamento per meriti eccezionali i vicebrigadieri dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza devono aver compiuto almeno nove mesi di permanenza nel grado. Sulla proposta decide il Ministro, previo parere favorevole della competente commissione di avanzamento espresso ad unanimita' di voti. Il sottufficiale riconosciuto meritevole dell'avanzamento per meriti eccezionali e' promosso con decorrenza dalla data della proposta. I sottufficiali riconosciuti meritevoli dell'avanzamento per meriti eccezionali con proposte di pari data sono promossi nell'ordine con il quale essi sono iscritti nel relativo ruolo. Il decreto di promozione per meriti eccezionali ne reca la motivazione. Il sottufficiale promosso per meriti eccezionali prende posto nel ruolo in base all'anzianita' di grado attribuitagli seguendo i sottufficiali aventi la stessa anzianita'". "Art. 41. - L'avanzamento straordinario per benemerenze di istituto puo' aver luogo nei riguardi del sottufficiale dell'Arma dei carabinieri che, effettivamente e personalmente, abbia partecipato ad operazioni di polizia di rilevante entita', dimostrando, nel portare a compimento le operazioni stesse, chiaro senso di responsabilita' e spiccate qualita' professionali e militari. La proposta di avanzamento straordinario per benemerenze di istituto e' formulata dal comandante di corpo dal quale il sottufficiale gerarchicamente dipende ed e' corredata dei pareri delle altre autorita' gerarchiche. Il sottufficiale riconosciuto meritevole dell'avanzamento straordinario per benemerenze di istituto e' promosso con decorrenza dalla data del fatto che ha determinato la proposta, o dalla data della proposta, qualora essa si riferisca a piu' fatti avvenuti in tempi diversi. Sulla proposta decide il Ministro della difesa previo parere favorevole della commissione di avanzamento, espresso ad unanimita' di voti. Per la formulazione della proposta d'avanzamento straordinario per benemerenze di istituto e per la conseguente promozione si prescinde dai requisiti relativi all'anzianita' di grado, da esami, periodi di comando o di impiego in incarichi di specializzazione. Le presenti norme si applicano anche ai carabinieri e agli appuntati in servizio continuativo". "Art. 42. - L'avanzamento straordinario per benemerenze di servizio dei finanzieri, degli appuntati e dei sottufficiali del Corpo della Guardia di finanza ha luogo ai sensi della legge 13 luglio 1966, n. 558". - Il comma 6 dell'art. 33 della legge 10 maggio 1983, n. 212 (Norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza), recitava: "La commissione di avanzamento per i sottufficiali del Corpo della Guardia di finanza e' competente a pronunciarsi anche sulla idoneita' degli appuntati, finanzieri scelti o finanzieri aspiranti alla nomina a vice brigadiere di complemento e della riserva, prevista dagli articoli 18 e 19 della legge 11 dicembre 1975, n. 627". - Il secondo comma dell'art. 50 della legge 10 maggio 1983, n. 212 (Norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza), recitava: "I sottufficiali di cui all'art. 18 della legge 20 dicembre 1973, n. 824 (26), che cessano dal servizio per raggiunti limiti di eta' sono collocati nella riserva o nel congedo assoluto a seconda dell'idoneita'". - L'art. 18 della legge 20 dicembre 1973, n. 824 (Norme sugli ufficiali di complemento e della riserva di complemento e sui sottufficiali di complemento e della riserva richiamati o trattenuti in servizio per lungni periodi di tempo), recita: "Art. 18. - I sottufficiali di complemento e della riserva dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano prestato anche in piu' riprese, almeno nove anni di servizio effettivo, compreso quello di leva, e che alla stessa data si trovino nella posizione di richiamati o trattenuti, permangono, a domanda, in tale posizione sempre che conservino i requisiti prescritti, fino al compimento del 53 anno di eta' e comunque, fino al compimento del periodo minimo di servizio per conseguire il diritto a pensione, ma non oltre il raggiungimento del limite di eta' per il collocamento in congedo assoluto. I sottufficiali di complemento e della riserva richiamati o trattenuti in servizio, che compiano, anche in piu' riprese, nove anni di servizio compreso quello di leva, possono chiedere, man mano che maturino tale anzianita', di essere ammessi al trattenimento in servizio indicato nel precedente comma. L'accoglimento delle domande i sottufficiali, di cui al primo e secondo comma del presente articolo, e' subordinato al giudizio favorevole delle competenti commissioni di avanzamento ovvero delle autorita' competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento. Nei riguardi dei sottufficiali richiamati o trattenuti perche' residenti in territori considerati inaccessibili continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 26 giugno 1965, n. 808".