Art. 69 
             Modifiche alla legge 10 maggio 1983, n. 212 
 
  1. Gli articoli 8, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 36, 37, 38, 40, 41 e
42 della legge 10 maggio 1983, n. 212, a far  data  dal  1  settembre
1995, ad eccezione delle deroghe espressamente previste nel  presente
decreto e fermi restando, comunque, gli articoli 39 e 43 della stessa
legge, non si applicano agli appartenenti alla Guardia di finanza. 
  2. Il comma 6 dell'art. 33 della legge 10 maggio 1983, n.  212,  e'
sostituito dal seguente: "La commissione  permanente  di  avanzamento
per i sottufficiali del Corpo della guardia di finanza e'  competente
a  pronunciarsi  sulle  idoneita'  degli  appuntati   scelti,   degli
appuntati, dei finanzieri  scelti  o  dei  finanzieri,  aspiranti  al
conseguimento della nomina a vice brigadiere di complemento  e  della
riserva, ai sensi delle disposizioni di legge regolanti i  rispettivi
conseguimenti". 
  3. Il secondo comma dell'art. 50 della legge  10  maggio  1983,  n.
212, e' sostituito dal seguente: "I sottufficiali di cui all'art.  18
della legge 20 dicembre 1973, n. 824, che cessano  dal  servizio  per
aver raggiunto i limiti  di  eta',  sono  collocati  nell'ausiliaria,
nella  riserva  o  in  congedo  assoluto  a  seconda   dell'idoneita'
fisica.". 
 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U.  13/7/1995,  n.
162 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione. 
 
          Note all'art. 69:
             - Gli articoli 8, 24, 25, 26, 27, 28, 29,  30,  36,  37,
          38,  40,  41 e 42 della legge 10 maggio 1983, n. 212 (Norme
          sul  reclutamento,  gli  organici   e   l'avanzamento   dei
          sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica
          e della Guardia di finanza), recitano:
             "Art.  8.  -  La  partecipazione  a corsi di particolare
          livello tecnico, determinati con decreto del Ministro della
          difesa e, per  il  Corpo  della  Guardia  di  finanza,  del
          Ministro  delle  finanze,  dei  volontari  delle  tre Forze
          armate e del Corpo della Guardia di finanza e'  subordinata
          al vincolo di una ulteriore ferma di cinque anni.
             Detto  vincolo  permane  anche  dopo  il  passaggio  nel
          servizio permanente o, per l'Arma dei carabinieri e per  il
          Corpo  della  Guardia  di  finanza,  dopo  il  passaggio in
          servizio continuativo.
             Per il proscioglimento dal suddetto vincolo  si  applica
          la disposizione del successivo art. 9.
             Limitatamente  all'Arma dei carabinieri e al Corpo della
          Guardia  di  finanza,  in  relazione  alle   categorie   di
          appartenenza,  si  osservano  le  disposizioni dell'art. 40
          della  legge  31  luglio  1954,  n.   599,   e   successive
          modificazioni applicabili al Corpo della Guardia di finanza
          per  effetto  della legge 17 aprile 1957, n. 260, dell'art.
          26 della legge 18  ottobre  1961,  n.  1168,  e  successive
          modificazioni, e dell'art. 34 della legge 3 agosto 1961, n.
          833".
             "Art.  24.  -  Salvo quanto espressamente disposto dalla
          presente legge, il reclutamento dei sottufficiali dell'Arma
          dei carabinieri e' regolato dalle leggi 10 marzo  1965,  n.
          121  e  28  marzo 1968, n. 397, e successive modificazioni.
          Parimenti il reclutamento dei sottufficiali del Corpo della
          Guardia di finanza e' regolato dalle leggi 13 luglio  1965,
          n.   882,   e  11  dicembre  1975,  n.  627,  e  successive
          modificazioni".
             "Art.   25.   -   La   successione   gerarchica   e   la
          corrispondenza  dei  gradi dei sottufficiali dell'Esercito,
          della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della Guardia di
          finanza  sono  riportate  nella  tabella  A  allegata  alla
          presente legge".
             "Art. 26. - L'avanzamento dei sottufficiali ha luogo:
               a) ad anzianita';
               b) a scelta;
               c) meriti eccezionali;
               d)  per  benemerenze di istituto o di servizio, in via
          straordinaria, rispettivamente per l'Arma dei carabinieri e
          per il Corpo della Guardia di finanza.
             Puo'  essere,  inoltre,  conferita   la   qualifica   di
          "aiutante" o "scelto".
             L'avanzamento  di  cui  alle  lettere  a)  e  b)  ed  il
          conferimento della qualifica di 'aiutante'  o  'scelto'  si
          effettuano   secondo   quanto  stabilito  dalla  tabella  C
          allegata alla presente legge".
             "Art. 27. - I sottufficiali in servizio  permanente  per
          essere  valutati  devono,  a  seconda  della Forza armata o
          Corpo di appartenenza, aver compiuto i  periodi  minimi  di
          comando,  di  attribuzioni  specifiche,  di servizio presso
          reparti, di imbarco, aver superato  i  corsi  e  gli  esami
          stabiliti  dalle  tabelle  B/1, B/2, B/3, B/4 allegate alla
          presente legge".
             "Art.  28.   -   I   sottufficiali   da   valutare   per
          l'avanzamento  e  per  il  conferimento  della qualifica di
          'aiutante' o 'scelto' devono  essere  inclusi  in  apposite
          aliquote  determinate  dal Ministero della difesa e, per il
          Corpo della Guardia di finanza, dal Ministro delle  finanze
          al 31 gennaio, 31 maggio e 30 settembre".
             "Art.  29.  - Nelle aliquote di valutazione sono inclusi
          tutti i sottufficiali che alle date indicate nel precedente
          articolo  abbiano  soddisfatto  alle  condizioni   di   cui
          all'art. 27 e alla tabella C allegata alla presente legge.
             Dalle   aliquote   sono   esclusi  i  sottufficiali  che
          risultino imputati in un procedimento  penale  per  delitto
          non  colposo,  o  sottoposti  a procedimenti disciplinari o
          sospesi dall'impiego o in aspettativa per i motivi previsti
          dall'art. 15 della legge 31 luglio 1954, n. 599".
             "Art. 30. - Nei riguardi dei sottufficiali esclusi dalle
          aliquote di valutazione per non aver maturato,  per  motivi
          di  servizio  o di salute, le condizioni di cui all'art. 27
          ovvero esclusi  dalle  stesse  ai  sensi  dell'art.  29  e'
          apposta riserva fino al cessare delle cause impeditive.
             Al  venir meno delle predette cause, salvo che le stesse
          non comportino la cessazione dal servizio  permanente,  gli
          interessati  sono  inclusi  nella  prima  aliquota utile di
          valutazione".
             "Art. 36. - Qualora, durante i lavori della  commissione
          e  prima  della pubblicazione del quadro di avanzamento, il
          sottufficiale venga a trovarsi  nelle  situazioni  previste
          dal  secondo comma dell'art. 29, la commissione sospende la
          valutazione   o   cancella   l'interessato    dal    quadro
          d'avanzamento,  se  questo  e'  stato  formato,  e  procede
          all'acquisizione, entro due mesi,  di  tutti  gli  elementi
          atti a definire la posizione dell'interessato".
             "Art.  37.  -  I  sottufficiali  iscritti  nel quadro di
          avanzamento ad anzianita' sono promossi a ruolo aperto  con
          decorrenza dal giorno successivo a quello di compimento del
          periodo  di  permanenza nel grado previsto, dalla tabella C
          allegata alla presente legge.
             I sottufficiali esclusi dalle aliquote  di  valutazione,
          di  cui  all'art.  30, nell'avanzamento ad anzianita', sono
          promossi, se idonei, con la stessa decorrenza attribuita ai
          pari grado con i quali sarebbero stati valutati in  assenza
          delle cause impeditive, riacquistando l'anzianita' relativa
          precedentemente posseduta".
             "Art.  38.  -  Il primo terzo dei sottufficiali iscritti
          nel quadro d'avanzamento a  scelta  e'  promosso  al  grado
          superiore con decorrenza dal giorno successivo a quello del
          compimento del periodo di permanenza previsto dalla tabella
          C allegata alla presente legge.
             I  restanti  sottufficiali  sono  sottoposti  a  seconda
          valutazione per l'avanzamento  all'epoca  della  formazione
          delle   corrispondenti   aliquote  di  scrutinio  dell'anno
          successivo. Di essi:
              la prima meta' viene promossa con un  anno  di  ritardo
          rispetto  al periodo di permanenza previsto dalla tabella C
          allegata alla presente legge,  prendendo  posto  nel  ruolo
          dopo  il primo terzo dei sottufficiali in prima valutazione
          da promuovere  nello  stesso  anno  secondo  la  norma  del
          precedente primo comma;
              la  seconda  meta',  previa  nuova  valutazione,  viene
          promossa con due anni di ritardo  rispetto  al  periodo  di
          permanenza previsto dalla tabella C sopra citata, prendendo
          posto  nel  ruolo  dopo  i  sottufficiali  da promuovere in
          seconda valutazione nello stesso anno.
             I sottufficiali esclusi dalle aliquote  di  valutazione,
          di  cui  all'art.  30,  nell'avanzamento a scelta, prendono
          posto,  se  idonei,  a  seconda   del   punteggio   globale
          attribuito,  nella graduatoria di merito dei pari grado con
          i quali sarebbero stati valutati  in  assenza  delle  cause
          impeditive; in relazione alla posizione in graduatoria sono
          promossi  secondo  le  modalita'  indicate  nei  precedenti
          commi.".
             "Art.  40.  -  L'avanzamento  straordinario  per  meriti
          eccezionali  puo'  dar luogo nei riguardi del sottufficiale
          che  nell'esercizio  delle  sue  attribuzioni  abbia   reso
          servizi   di   eccezionale  importanza  all'Esercito,  alla
          Marina, all'Aeronautica o al Corpo della Guardia di finanza
          e che abbia dimostrato di possedere qualita' intellettuali,
          di  cultura,  professionali,  cosi' preclare da dare sicuro
          affidamento di adempiere in modo eminente  le  attribuzioni
          del grado superiore.
             Per   essere   proposto  per  l'avanzamento  per  meriti
          eccezionali il  sottufficiale  deve  aver  compiuto  almeno
          meta'    della   permanenza   nel   grado   stabilita   per
          l'avanzamento ad anzianita' e  a  scelta  dalla  tabella  C
          allegata  alla  presente legge, aver maturato le condizioni
          di cui all'art. 27 e non aver  gia'  conseguito  nel  corso
          della carriera una promozione per meriti eccezionali.
             La  proposta  di  avanzamento  per meriti eccezionali e'
          formulata  dal  generale  o   ammiraglio   dal   quale   il
          sottufficiale  gerarchicamente  dipende ed e' corredata dei
          pareri delle autorita' gerarchiche superiori.
             Per  essere  proposti  per  l'avanzamento   per   meriti
          eccezionali  i  vicebrigadieri  dell'Arma dei carabinieri e
          del Corpo della Guardia di  finanza  devono  aver  compiuto
          almeno nove mesi di permanenza nel grado.
             Sulla   proposta   decide  il  Ministro,  previo  parere
          favorevole  della  competente  commissione  di  avanzamento
          espresso ad unanimita' di voti.
             Il       sottufficiale      riconosciuto      meritevole
          dell'avanzamento per meriti  eccezionali  e'  promosso  con
          decorrenza  dalla  data  della  proposta.  I  sottufficiali
          riconosciuti   meritevoli   dell'avanzamento   per   meriti
          eccezionali   con  proposte  di  pari  data  sono  promossi
          nell'ordine con il quale essi sono  iscritti  nel  relativo
          ruolo.
             Il  decreto di promozione per meriti eccezionali ne reca
          la motivazione.
             Il sottufficiale promosso per meriti eccezionali  prende
          posto   nel   ruolo   in   base   all'anzianita'  di  grado
          attribuitagli seguendo i  sottufficiali  aventi  la  stessa
          anzianita'".
             "Art.  41. - L'avanzamento straordinario per benemerenze
          di istituto puo' aver luogo nei riguardi del  sottufficiale
          dell'Arma    dei    carabinieri   che,   effettivamente   e
          personalmente, abbia partecipato ad operazioni  di  polizia
          di rilevante entita', dimostrando, nel portare a compimento
          le  operazioni  stesse,  chiaro  senso di responsabilita' e
          spiccate qualita' professionali e militari.
             La proposta di avanzamento straordinario per benemerenze
          di istituto e' formulata dal comandante di corpo dal  quale
          il  sottufficiale  gerarchicamente  dipende ed e' corredata
          dei pareri delle altre autorita' gerarchiche.
             Il      sottufficiale      riconosciuto       meritevole
          dell'avanzamento  straordinario per benemerenze di istituto
          e' promosso con decorrenza dalla  data  del  fatto  che  ha
          determinato  la  proposta,  o  dalla  data  della proposta,
          qualora essa si riferisca a piu' fatti  avvenuti  in  tempi
          diversi.
             Sulla  proposta  decide  il Ministro della difesa previo
          parere  favorevole  della   commissione   di   avanzamento,
          espresso ad unanimita' di voti.
             Per   la   formulazione   della  proposta  d'avanzamento
          straordinario  per  benemerenze  di  istituto  e   per   la
          conseguente  promozione si prescinde dai requisiti relativi
          all'anzianita' di grado, da esami, periodi di comando o  di
          impiego in incarichi di specializzazione.
             Le  presenti  norme  si applicano anche ai carabinieri e
          agli appuntati in servizio continuativo".
             "Art. 42. - L'avanzamento straordinario per  benemerenze
          di   servizio   dei   finanzieri,  degli  appuntati  e  dei
          sottufficiali del Corpo della Guardia di finanza  ha  luogo
          ai sensi della legge 13 luglio 1966, n. 558".
             - Il comma 6 dell'art. 33 della legge 10 maggio 1983, n.
          212  (Norme  sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento
          dei    sottufficiali    dell'Esercito,    della     Marina,
          dell'Aeronautica e della Guardia di finanza), recitava:
              "La  commissione di avanzamento per i sottufficiali del
          Corpo della Guardia di finanza e' competente a pronunciarsi
          anche sulla idoneita' degli appuntati, finanzieri scelti  o
          finanzieri  aspiranti  alla  nomina  a  vice  brigadiere di
          complemento e della riserva, prevista dagli articoli  18  e
          19 della legge 11 dicembre 1975, n.  627".
             -  Il  secondo  comma dell'art. 50 della legge 10 maggio
          1983, n.  212  (Norme  sul  reclutamento,  gli  organici  e
          l'avanzamento   dei   sottufficiali   dell'Esercito,  della
          Marina,  dell'Aeronautica  e  della  Guardia  di  finanza),
          recitava:
              "I  sottufficiali  di  cui  all'art.  18 della legge 20
          dicembre 1973, n. 824 (26), che cessano  dal  servizio  per
          raggiunti limiti di eta' sono collocati nella riserva o nel
          congedo assoluto a seconda dell'idoneita'".
             -  L'art. 18 della legge 20 dicembre 1973, n. 824 (Norme
          sugli  ufficiali  di  complemento  e   della   riserva   di
          complemento  e  sui  sottufficiali  di  complemento e della
          riserva richiamati o  trattenuti  in  servizio  per  lungni
          periodi di tempo), recita:
             "Art.  18.  -  I  sottufficiali  di  complemento e della
          riserva dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che,
          alla data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,
          abbiano prestato anche in piu' riprese, almeno nove anni di
          servizio  effettivo,  compreso  quello  di leva, e che alla
          stessa data si trovino  nella  posizione  di  richiamati  o
          trattenuti, permangono, a domanda, in tale posizione sempre
          che  conservino  i requisiti prescritti, fino al compimento
          del 53 anno di eta' e  comunque,  fino  al  compimento  del
          periodo  minimo  di  servizio  per  conseguire il diritto a
          pensione, ma non oltre il raggiungimento del limite di eta'
          per il collocamento in congedo assoluto.
             I  sottufficiali  di   complemento   e   della   riserva
          richiamati o trattenuti in servizio, che compiano, anche in
          piu'  riprese,  nove  anni  di  servizio compreso quello di
          leva,  possono  chiedere,  man  mano  che   maturino   tale
          anzianita',  di essere ammessi al trattenimento in servizio
          indicato nel precedente comma.
             L'accoglimento delle domande i sottufficiali, di cui  al
          primo e secondo comma del presente articolo, e' subordinato
          al  giudizio  favorevole  delle  competenti  commissioni di
          avanzamento ovvero delle autorita' competenti ad  esprimere
          giudizi sull'avanzamento.
             Nei  riguardi  dei sottufficiali richiamati o trattenuti
          perche' residenti in  territori  considerati  inaccessibili
          continuano  ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 1
          della legge 26 giugno 1965, n. 808".