Art. 76 
                    Agenti di pubblica sicurezza 
 
  1. Ai sensi dell'art. 18 del regio decreto 31 agosto 1907, n.  690,
al personale del Corpo della guardia di finanza appartenente ai ruoli
"ispettori",  "sovrintendenti"  e  "appuntati   e   finanzieri",   e'
attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza. 
 
          Nota all'art. 76:
             - L'art. 18 del regio decreto 31  agosto  1907,  n.  690
          (Testo  unico  della  legge  sugli  ufficiali  ed agenti di
          pubblica sicurezza), recita:
             "Art. 18 (Art. 15 legge 21 agosto 1901, n. 409). -  Sono
          pure  agenti  di  pubblica  sicurezza le guardie di finanza
          forestali,  le  guardia  carcerarie,  nonche'  le   guardie
          campestri,   daziarie,   boschive,  ed  altre  dei  comuni,
          costituite in forza di regolamenti, deliberati ed approvati
          nelle forme di legge, e riconosciute dal prefetto".