Art. 77 
               Nomina a vice brigadiere di complemento 
 
  1. E' conferita, a domanda, da presentarsi in data coincidente  con
l'ultimo giorno di servizio effettivo, la nomina a vice brigadiere di
complemento, all'atto del collocamento in congedo e  previo  giudizio
favorevole espresso dalle autorita' incaricate di esprimere i giudizi
sull'avanzamento degli appartenenti  al  ruolo  "sovrintendenti",  al
personale appartenente al ruolo "appuntati e finanzieri"  con  almeno
tre anni di servizio che non abbia superato il  trentatreesimo  anno,
purche' sia in possesso di diploma di scuola media superiore e  cessi
dal  servizio  medesimo  per  motivi  diversi  da  quelli  penali   e
disciplinari.