Art. 77 Nomina a vice brigadiere di complemento 1. E' conferita, a domanda, da presentarsi in data coincidente con l'ultimo giorno di servizio effettivo, la nomina a vice brigadiere di complemento, all'atto del collocamento in congedo e previo giudizio favorevole espresso dalle autorita' incaricate di esprimere i giudizi sull'avanzamento degli appartenenti al ruolo "sovrintendenti", al personale appartenente al ruolo "appuntati e finanzieri" con almeno tre anni di servizio che non abbia superato il trentatreesimo anno, purche' sia in possesso di diploma di scuola media superiore e cessi dal servizio medesimo per motivi diversi da quelli penali e disciplinari.