Art. 79 
                               Impiego 
 
  1. Nel periodo di applicazione delle disposizioni  del  titolo  IV,
capo I, e fino all'esaurimento degli effetti delle norme transitorie,
i sottufficiali, in relazione  a  preminenti  esigenze  di  servizio,
possono  essere  impiegati  anche  in  incarichi  diversi  da  quelli
normalmente attribuiti sulla base delle funzioni di cui agli articoli
18 e 34 del presente decreto. 
  2. Con decreto del Ministro delle  finanze,  previe  intese  con  i
Ministri della difesa, dell'interno, di grazia e  giustizia  e  delle
risorse agricole, alimentari e forestali, saranno determinati i nuovi
distintivi di grado e di qualifica derivanti dall'applicazione  delle
disposizioni contenute nel presente decreto. 
  3. Il personale che, alla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto,  viene  inquadrato  nei  ruoli  "appuntati  e   finanzieri",
"sovrintendenti",  e  "ispettori",  in   via   transitoria   e   sino
all'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 2, conserva i
distintivi di  grado,  di  qualifica  e  di  nomina  posseduti  prima
dell'inquadramento.