Art. 79 Impiego 1. Nel periodo di applicazione delle disposizioni del titolo IV, capo I, e fino all'esaurimento degli effetti delle norme transitorie, i sottufficiali, in relazione a preminenti esigenze di servizio, possono essere impiegati anche in incarichi diversi da quelli normalmente attribuiti sulla base delle funzioni di cui agli articoli 18 e 34 del presente decreto. 2. Con decreto del Ministro delle finanze, previe intese con i Ministri della difesa, dell'interno, di grazia e giustizia e delle risorse agricole, alimentari e forestali, saranno determinati i nuovi distintivi di grado e di qualifica derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nel presente decreto. 3. Il personale che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, viene inquadrato nei ruoli "appuntati e finanzieri", "sovrintendenti", e "ispettori", in via transitoria e sino all'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 2, conserva i distintivi di grado, di qualifica e di nomina posseduti prima dell'inquadramento.