Art. 9 Stato degli appartenenti al ruolo "appuntati e finanzieri" 1. Lo stato giuridico del personale di cui al precedente art. 8 e del personale appartenente al ruolo "appuntati e finanzieri" continua ad essere disciplinato dalle disposizioni vigenti in materia alla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo quelle in contrasto o, comunque, incompatibili con le disposizioni stabilite dal presente decreto. 2. Per il passaggio in servizio permanente per il personale appartenente al ruolo "appuntati e finanzieri" si applicano, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni di cui al successivo art. 49, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12.