Art. 9 
                  Stato degli appartenenti al ruolo 
                      "appuntati e finanzieri" 
 
  1. Lo stato giuridico del personale di cui al precedente art.  8  e
del personale appartenente al ruolo "appuntati e finanzieri" continua
ad essere disciplinato dalle disposizioni  vigenti  in  materia  alla
data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  salvo  quelle  in
contrasto o, comunque, incompatibili con  le  disposizioni  stabilite
dal presente decreto. 
  2. Per  il  passaggio  in  servizio  permanente  per  il  personale
appartenente al ruolo "appuntati e finanzieri"  si  applicano,  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto,  le  disposizioni  di
cui al successivo art. 49, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12.