Art. 11. Misure di controllo 1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, la concessionaria pubblica e le emittenti private devono registrare su supporto magnetico la totalita' dei programmi trasmessi. 2. Il Garante stabilisce le modalita' con cui i Circostel, nell'ambito della propria competenza, registrano i programmi delle emittenti private. Essi segnalano al Garante o ai Corerat competenti o delegati le presunte violazioni di disposizioni dettate dal presente decreto, dalla Commissione parlamentare e dal Garante. 3. Ai fini della vigilanza e del controllo della emittenza nazionale, per il periodo di applicazione del presente decreto, il Garante si avvale anche del Centro nazionale di controllo delle emissioni radioelettriche del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.