ACCORDO TRA IL GOVERNO ITALIANO E LA SANTA SEDE PER REGOLARE I RAPPORTI TRA L'OSPEDALE PEDIATRICO "BAMBINO GESU'" ED IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE. LA SANTA SEDE ED IL GOVERNO ITALIANO Visto che ai sensi dell'art. 4, comma 13, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, i rapporti tra l'ospedale Bambino Gesu', istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, ai sensi del decreto interministeriale del 13 maggio 1985, appartenente alla Santa Sede, e il Servizio sanitario nazionale relativamente all'attivita' assistenziale sono disciplinati da apposito accordo da stipularsi tra la Santa Sede e il Governo italiano; Considerato che gli anzidetti rapporti, per effetto del sopracitato decreto legislativo n. 502 del 1992, non possono continuare ad essere disciplinati dalle disposizioni contenute nella legge 23 dicembre 1978, n. 833 (art. 41); Nell'intento di dare applicazione al disposto del succitato art. 4 del decreto legislativo n. 502 del 1992, salvo successiva revisione della disciplina convenzionale, ed avendo anche presenti le pertinenti disposizioni del Trattato Lateranense, convengono quanto segue: Art. 1. 1. Il presente accordo disciplina i rapporti tra l'ospedale Bambino Gesu', appartenente alla Santa Sede (con le sue dipendenti strutture, ivi comprese quelle di Palidoro, Santa Marinella e di via Baldelli in Roma) e il Servizio sanitario nazionale, ai sensi e in prima attuazione dell'art. 4, comma 13, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, relativamente all'assistenza prestata a cittadini italiani e agli altri soggetti a tali fini equiparati secondo l'ordinamento italiano. 2. Le opere di ampliamento, trasformazione e ammodernamento degli edifici destinati alle strutture, che comportino maggiori oneri per lo Stato italiano, sono preventivamente concordate con il Ministero della sanita' d'intesa con la regione Lazio, in base alle norme dell'ordinamento italiano vigenti.