(Accordo - art. 10)
                              Art. 10. 
  1. Nel caso di  interruzione  temporanea  di  uno  o  piu'  servizi
assistenziali, l'ospedale ne da' immediata comunicazione al Ministero
della sanita'. 
  2. Il Ministero della sanita', compiuti i  necessari  accertamenti,
puo'  autorizzare  l'ospedale  ad  avvalersi  dei  servizi  di  altre
strutture  pubbliche  o  convenzionate  che  abbiano  manifestato  la
propria disponibilita' al riguardo, fissando un congruo termine entro
il quale i servizi possono essere ripristinati.