Art. 11. 1. In deroga alle procedure previste dal decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, il Ministero del tesoro provvede, a decorrere dal 1 gennaio 1995, su proposta del Ministero della sanita', a valere sulle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente spettanti alle regioni e province autonome, all'assegnazione, direttamente all'ospedale Bambino Gesu', delle somme dovute per le prestazioni rese dallo stesso ospedale e liquidate sulla base dei criteri e modalita' previsti dall'art. 8, commi 5 e 6, del citato decreto legislativo n. 502 del 1992. 2. L'ospedale Bambino Gesu' fornisce trimestralmente al Ministero della sanita' e alle regioni e province autonome interessate le relative contabilita' per singolo caso delle prestazioni rese. 3. Nelle more delle proposte di assegnazione di cui al comma 1, il Ministero del tesoro e' autorizzato ad erogare in quote trimestrali a titolo di acconto il 90% di quanto corrisposto nell'anno precedente. 4. Per l'anno 1995 l'acconto di cui al comma 3 e' commisurato al 90% delle somme dovute a tale titolo dalla regione Lazio nell'anno 1993. 5. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro della sanita', provvede al conguaglio fra le regioni e province autonome, sulle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente alle stesse spettanti, dei rapporti di debito e credito sorti per effetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti. 6. Le prestazioni erogate a cittadini stranieri non residenti in Italia che hanno diritto all'assistenza da parte del Servizio sanitario nazionale in base alla normativa vigente sono evidenziate con apposita contabilita' e rimborsate direttamente all'ospedale dal Ministero della sanita' o dal Ministero dell'interno in relazione alla specifica competenza.