(Accordo - art. 11)
                              Art. 11. 
  1. In deroga alle procedure previste dal decreto legislativo n. 502
del  1992  e  successive  modificazioni,  il  Ministero  del   tesoro
provvede, a decorrere dal 1 gennaio 1995, su proposta  del  Ministero
della sanita', a valere sulle quote del Fondo sanitario nazionale  di
parte  corrente  spettanti  alle   regioni   e   province   autonome,
all'assegnazione,  direttamente  all'ospedale  Bambino  Gesu',  delle
somme  dovute  per  le  prestazioni  rese  dallo  stesso  ospedale  e
liquidate sulla base dei criteri e modalita'  previsti  dall'art.  8,
commi 5 e 6, del citato decreto legislativo n. 502 del 1992. 
  2. L'ospedale Bambino Gesu' fornisce trimestralmente  al  Ministero
della sanita' e alle  regioni  e  province  autonome  interessate  le
relative contabilita' per singolo caso delle prestazioni rese. 
  3. Nelle more delle proposte di assegnazione di cui al comma 1,  il
Ministero del tesoro e' autorizzato ad erogare in quote trimestrali a
titolo di acconto il 90% di quanto corrisposto nell'anno precedente. 
  4. Per l'anno 1995 l'acconto di cui al comma 3  e'  commisurato  al
90% delle somme dovute a tale titolo dalla  regione  Lazio  nell'anno
1993. 
  5. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro della  sanita',
provvede al conguaglio fra le  regioni  e  province  autonome,  sulle
quote del Fondo sanitario nazionale di  parte  corrente  alle  stesse
spettanti, dei rapporti di debito e credito sorti per  effetto  delle
disposizioni di cui ai commi precedenti. 
  6. Le prestazioni erogate a cittadini stranieri  non  residenti  in
Italia  che  hanno  diritto  all'assistenza  da  parte  del  Servizio
sanitario nazionale in base alla normativa vigente  sono  evidenziate
con apposita contabilita' e rimborsate direttamente all'ospedale  dal
Ministero della sanita' o dal  Ministero  dell'interno  in  relazione
alla specifica competenza.