Art. 13. 1. Il presente accordo entra in vigore al momento dell'ultima notifica dell'avvenuto completamento delle procedure interne previste dai rispettivi ordinamenti. 2. Fino alla data di operativita' dell'accordo continuano ad applicarsi all'ospedale Bambino Gesu' le disposizioni che attualmente ne regolano l'attivita'. FATTO nella Citta' del Vaticano in duplice originale, il quindici febbraio millenovecentonovantacinque. p. La Santa Sede TAURAN p. La Repubblica italiana BOTTAI