(Accordo - art. 3)
                               Art. 3. 
  1. L'ospedale comunica al Ministero  della  sanita',  entro  trenta
giorni  dall'approvazione  del  presente  accordo,  i  servizi  e  le
divisioni con il relativo numero dei posti letto, ivi compresi quelli
per l'assistenza diurna, la pianta organica in atto, nonche' l'elenco
nominativo  dei  dipendenti  in  servizio  con  l'indicazione   delle
rispettive qualifiche con riferimento alla  situazione  esistente  al
momento dell'entrata in vigore del presente accordo. 
  2.  Il  Ministero  della  sanita'  verifica  la  sussistenza  degli
elementi di cui al comma 1. Ogni variazione  delle  divisioni  e  dei
servizi e' preventivamente concordata con il Ministero della sanita',
sentita la regione interessata, al fine  di  assicurare  il  rispetto
della programmazione sanitaria nazionale e regionale. 
  3. L'ordinamento dei servizi e il regolamento  del  personale  sono
adeguati,  nel  rispetto  della  natura  dell'ente  e  per  la  parte
compatibile, ai principi della disciplina dei servizi e del personale
delle istituzioni ospedaliere riconosciute  istituto  di  ricovero  e
cura a carattere scientifico, ed a quelli di cui all'art. 4, comma 7,
della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e sono approvati ai  sensi  del
decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269. 
  4. Nulla e' innovato alla vigente disciplina normativa  che  regola
il riconoscimento di titoli e servizi acquisiti dal personale.