(Accordo - art. 5)
                               Art. 5. 
  1. L'accesso alla struttura ospedaliera e'  consentito  nei  limiti
della ricettivita' dei posti letto di cui all'art. 3, comma 1. 
  2. Per l'ammissione e la dimissione  dei  malati  si  applicano  le
disposizioni di legge  italiane  che  disciplinano  le  modalita'  di
erogazione  dell'assistenza   sanitaria   nei   presidi   ospedalieri
pubblici. 
  3. Per comprovati, eccezionali motivi,  l'ospedale  puo'  accettare
malati  anche  in  soprannumero  rispetto  ai  posti  letto,  dandone
immediata comunicazione al Ministero della sanita'.