(Accordo - art. 7)
                               Art. 7. 
  L'ospedale puo', nel rispetto di quanto  previsto  all'art.  6  del
decreto legislativo n. 502 del 1992, 
    a) provvedere alla formazione, ivi compresa quella specialistica,
e all'aggiornamento professionale di  operatori  sanitari  (personale
sanitario infermieristico, tecnico e della  riabilitazione),  nonche'
alla  promozione  e  svolgimento  di  studi,  ricerche  ed  attivita'
scientifiche   e   didattiche   nel   campo   medico    e    sociale.
All'accreditamento  delle  strutture  di  formazione  del   personale
sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione provvede il
Ministero della sanita' d'intesa con il Ministero dell'universita'  e
della ricerca scientifica e tecnologica; 
    b)  stipulare  convenzioni  con  universita'  italiane  o   altre
strutture sanitarie pubbliche e private per esigenze assistenziali di
ricerca e di insegnamento, nonche' per la formazione degli  operatori
sanitari di cui alla lettera a) e degli specializzandi; 
    c)  contribuire,  mediante  opportune  intese  con  i  competenti
organi, alla realizzazione degli obiettivi in campo  assistenziale  e
della ricerca  previsti  dalla  programmazione  statale  e  regionale
nonche' da leggi e disposizioni vigenti.