(Accordo - art. 8)
                               Art. 8. 
  1.  L'attivita'  didattica  e'  svolta  nel  pieno  rispetto  della
personalita' del paziente e, ove richiesto, con il suo consenso. 
  2. L'attivita' di ricerca, qualora comporti pratiche mediche  sulla
persona, e' svolta con il consenso informato del paziente o di chi ne
esercita la tutela.