Art. 9. 1. Per l'esercizio della libera professione intramuraria e' riservata una quota non superiore al 10% dei posti letto per la istituzione di camere a pagamento. 2. Il ricovero in camere a pagamento comporta l'esborso da parte del ricoverato di una retta giornaliera stabilita in relazione al livello di qualita' alberghiera, nonche', se trattasi di ricovero richiesto in regime libero professionale, in vigenza del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, di una somma forfettaria comprensiva di tutti gli interventi medici e chirurgici, delle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio strettamente connesse ai singoli interventi differenziata in relazione al tipo degli interventi stessi.