(Accordo - art. 9)
                               Art. 9. 
  1.  Per  l'esercizio  della  libera  professione  intramuraria   e'
riservata una quota non superiore al  10%  dei  posti  letto  per  la
istituzione di camere a pagamento. 
  2. Il ricovero in camere a pagamento comporta  l'esborso  da  parte
del ricoverato di una retta giornaliera  stabilita  in  relazione  al
livello di qualita' alberghiera, nonche',  se  trattasi  di  ricovero
richiesto in regime libero  professionale,  in  vigenza  del  decreto
legislativo 7  dicembre  1993,  n.  517,  di  una  somma  forfettaria
comprensiva di  tutti  gli  interventi  medici  e  chirurgici,  delle
prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio  strettamente
connesse ai singoli interventi differenziata  in  relazione  al  tipo
degli interventi stessi.