Art. 11.
              Interventi in materia di edilizia statale
  1.  E'  differita  al  1  gennaio  1996  l'entrata  in vigore delle
disposizioni  degli  articoli  4  e  5, limitatamente all'abrogazione
delle  norme  della  legge  14  marzo  1968,  n.  292,  relativa agli
interventi  di restauro e manutenzione straordinaria di beni immobili
statali,  del decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994,
n. 368.
  2.  Il  termine di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 5 marzo
1990,  n.  46,  e' differito al 30 giugno 1998 esclusivamente per gli
immobili  demaniali  e  per  gli  edifici  comunque adibiti ad uffici
pubblici.