Art. 11. Interventi in materia di edilizia statale 1. E' differita al 1 gennaio 1996 l'entrata in vigore delle disposizioni degli articoli 4 e 5, limitatamente all'abrogazione delle norme della legge 14 marzo 1968, n. 292, relativa agli interventi di restauro e manutenzione straordinaria di beni immobili statali, del decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 368. 2. Il termine di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 5 marzo 1990, n. 46, e' differito al 30 giugno 1998 esclusivamente per gli immobili demaniali e per gli edifici comunque adibiti ad uffici pubblici.