Art. 12. Ordinanze per fronteggiare situazioni di grave crisi ambientale 1. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 1994 (pubblicate nelle Gazzette Ufficiali n. 75 del 31 marzo 1994 e n. 94 dell'8 aprile 1994), del 23 giugno 1994 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 1994), del 7 ottobre 1994 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 237 del 7 ottobre 1994), del 7 novembre 1994 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 261 dell'8 novembre 1994), del 22 novembre 1994 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1994), del 31 marzo 1995 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 20 aprile 1995) e del l4 aprile 1995 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 1995), dirette a fronteggiare situazioni di grave crisi ambientale in atto in talune aree del territorio nazionale. 2. Per le ordinanze di cui al comma 1, per le quali siano gia' stati effettuati nell'anno 1994 i versamenti all'entrata del bilancio dello Stato di somme provenienti da disponibilita' esistenti su capitoli di spesa e dalla revoca di finanziamenti gia' destinati ad interventi ambientali, e' autorizzata, anche in deroga all'articolo 17, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, la riassegnazione dei versamenti stessi al pertinente capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1995.