Art. 12.
                Ordinanze per fronteggiare situazioni
                      di grave crisi ambientale
 1.  Il  Ministro  del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti,  le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione delle
ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 1994
(pubblicate  nelle Gazzette Ufficiali n. 75 del 31 marzo 1994 e n. 94
dell'8  aprile  1994),  del 23 giugno 1994 (pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  n.  153 del 2 luglio 1994), del 7 ottobre 1994 (pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale n. 237 del 7 ottobre 1994), del 7 novembre
1994  (pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 261 dell'8 novembre
1994),  del  22 novembre 1994 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
273  del  22  novembre  1994),  del  31  marzo 1995 (pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  92  del 20 aprile 1995) e del l4 aprile 1995
(pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  96  del 26 aprile 1995),
dirette  a  fronteggiare situazioni di grave crisi ambientale in atto
in talune aree del territorio nazionale.
  2.  Per  le  ordinanze  di  cui al comma 1, per le quali siano gia'
stati effettuati nell'anno 1994 i versamenti all'entrata del bilancio
dello  Stato  di  somme  provenienti  da  disponibilita' esistenti su
capitoli  di  spesa e dalla revoca di finanziamenti gia' destinati ad
interventi  ambientali,  e' autorizzata, anche in deroga all'articolo
17,  comma  3,  della  legge  5  agosto  1978,  n.  468, e successive
modificazioni,  la riassegnazione dei versamenti stessi al pertinente
capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei
Ministri per l'anno 1995.