Art. 13.
                  Interventi in materia ambientale
  1.  Per il completamento dei programmi di interventi adottati dalle
autorita'  di bacino e dalle regioni ai sensi dell'articolo 2-bis del
decreto-legge  13 giugno 1989, n. 227, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  4  agosto  1989,  n.  283,  e  al fine di consentire il
trasferimento  delle  risorse  previste dalla tabella 3, punti A e B,
della delibera CIPE 21 dicembre 1993, relativa al Programma triennale
1994-1996   per   la  tutela  ambientale,  e'  autorizzata  la  spesa
complessiva di lire 150 miliardi, in ragione di lire 130 miliardi per
l'anno  1995,  di  lire  15,2  miliardi per l'anno 1996 e di lire 4,8
miliardi per l'anno 1997.
  2.  All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 per l'anno 1995
si provvede:
    a)  quanto a lire 6.702 milioni e a lire 20.000 milioni, mediante
corrispondente   utilizzo   delle  disponibilita'  in  conto  residui
iscritte,  rispettivamente,  ai  capitoli  7001 e 7704 dello stato di
previsione  del Ministero dell'ambiente per l'anno 1995, intendendosi
corrispondentemente  ridotte  le  relative  autorizzazioni  di spesa:
articoli  7,  8,  9,  11  e  12  della  legge 28 agosto 1989, n. 305;
articolo  14,  comma  8,  del  decreto-legge  31 agosto 1987, n. 361,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441;
    b) quanto a lire 57.898 milioni, mediante corrispondente utilizzo
per lire 52.898 milioni e per lire 5.000 milioni delle somme in conto
residui  del  capitolo  7706  e  dei  capitolo  7951  dello  stato di
previsione  del Ministero dell'ambiente per l'anno 1995, intendendosi
ridotte   rispettivamente   le   autorizzazioni   di   spesa  di  cui
all'articolo  18,  comma  1,  lettere  b) ed e), della legge 11 marzo
1988,  n. 67, e corrispondentemente revocati i finanziamenti disposti
con  i  decreti  del  Ministro dell'ambiente del 30 dicembre 1989, 15
novembre 1990 e 31 dicembre 1990;
    c) quanto a lire 41.400 milioni, mediante corrispondente utilizzo
delle  somme  in  conto  residui iscritte per lire 40.400 milioni sul
capitolo  7603 e per lire 1.000 milioni sul capitolo 7604 dello stato
di   previsione   del   Ministero   dell'ambiente  per  l'anno  1995,
intendendosi ridotta l'autorizzazione di spesa di cui agli articoli 8
e 15, comma 2, della legge 28 agosto 1989, n. 305, e dell'articolo 2-
bis  del  decreto-legge  13  giugno  1989,  n.  227,  convertito, con
modificazioni,    dalla    legge   4   agosto   1989,   n.   283,   e
corrispondentemente  revocati i finanziamenti disposti con il decreto
del Ministro dell'ambiente del 12 giugno 1992;
    d)  quanto a lire 4.000 milioni, mediante corrispondente utilizzo
delle  somme  iscritte in conto residui sul capitolo 7603 dello stato
di   previsione   del   Ministero   dell'ambiente  per  l'anno  1995,
intendendosi  parzialmente  ridotta  l'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo    2   della   legge   19   marzo   1990,   n.   57,   e
corrispondentemente revocati i finanziamenti disposti con decreto del
Ministro dell'ambiente del 30 dicembre 1991.
  3.  Gli  importi  di cui al comma 2 e ai commi 6 e 7, relativi alle
disponibilita'   in  conto  residui,  sono  versati  all'entrata  del
bilancio  dello  Stato  per  essere  riassegnati ad apposito capitolo
dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.
  4.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del comma 1 per gli anni
1996  e  1997  si  provvede  mediante  corrispondente  utilizzo delle
proiezioni  per  i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini
del  bilancio  triennale  1995-1997,  al capitolo 9001 dello stato di
previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno  1995,  all'uopo
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.
  5.  Per  il  completamento  dei programmi di interventi adottati ai
sensi  dell'articolo  8  della  legge  28  agosto  1989,  n.  305, e'
autorizzata  la  spesa  di  lire  5.130  milioni  per l'anno 1997, da
iscrivere  sull'apposito  capitolo  dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'ambiente.
  6.  Al  fine  di completare i programmi di intervento per le aree a
rischio  di cui all'articolo 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305, e'
autorizzata  la spesa di lire 4.000 milioni per l'anno 1995 e di lire
4.870  milioni  per  l'anno 1997, da iscrivere sull'apposito capitolo
dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.
  7.  All'onere  derivante dai commi 5 e 6 si provvede: quanto a lire
4.000 milioni per l'anno 1995, mediante corrispondente utilizzo delle
somme  iscritte  in conto residui per lire 3.000 milioni sul capitolo
7601  e  per  lire  1.000  milioni  sul  capitolo 7603 dello stato di
previsione  del Ministero dell'ambiente per l'anno 1995, intendendosi
parzialmente  ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2
della  legge  19  marzo 1990, n. 57, e corrispondentemente revocati i
finanziamenti  disposti  con il decreto del Ministro dell'ambiente 30
dicembre 1991; quanto a lire 10.000 milioni per l'anno 1997, mediante
corrispondente  utilizzo  delle proiezioni per il medesimo anno dello
stanziamento  iscritto,  ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al
capitolo  9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno   1995,  all'uopo  parzialmente  utilizzando  l'accantonamento
relativo al Ministero dell'ambiente.
  8.  Il  Ministro  dell'ambiente provvede a trasferire le risorse di
cui  ai  commi  1,  5 e 6 ai soggetti interessati in conformita' alla
ripartizione  disposta  con  decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri.
  9.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  10.  Le risorse del programma triennale dell'azione pubblica per la
tutela  ambientale di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge
5  ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre  1993,  n.  493,  individuate nella tabella 4 della delibera
CIPE  21  dicembre  1993, cosi' come modificata dalle delibere CIPE 5
agosto  1994 e 20 dicembre 1994, sono proporzionalmente rideterminate
dal  Ministero  dell'ambiente,  relativamente  agli anni 1995, 1996 e
1997,  sulla  base  degli  stanziamenti  di  lire 291.000 milioni per
l'anno  1995,  di  lire  242.500  milioni  per  l'anno 1996 e di lire
291.000  milioni per l'anno 1997 previsti nella tabella C della legge
23   dicembre   1994,  n.  725,  quali  rideterminati  ai  sensi  del
decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  22 marzo 1995, n. 85, nonche' delle disposizioni di cui
al comma 6.
  11.  Per  l'attuazione  degli  interventi  previsti  dai  piani  di
disinquinamento  delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale di
cui  all'articolo  6  della legge 28 agosto 1989, n. 305, predisposti
anche a stralcio, il Ministero dell'ambiente puo' utilizzare i moduli
procedimentali    della    programmazione   negoziata,   cosi'   come
regolamentata  dal  decreto-legge  8 febbraio 1995, n. 32, convertito
dalla  legge  7  aprile  1995,  n. 104, e successive modificazioni ed
integrazioni.  Per la predisposizione dei medesimi piani il Ministero
dell'ambiente,  puo'  stipulare  accordi di programma con gli enti di
cui all'articolo 8, comma 1, della legge 8 luglio 1986, n. 349.