Art. 13. Interventi in materia ambientale 1. Per il completamento dei programmi di interventi adottati dalle autorita' di bacino e dalle regioni ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto-legge 13 giugno 1989, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 283, e al fine di consentire il trasferimento delle risorse previste dalla tabella 3, punti A e B, della delibera CIPE 21 dicembre 1993, relativa al Programma triennale 1994-1996 per la tutela ambientale, e' autorizzata la spesa complessiva di lire 150 miliardi, in ragione di lire 130 miliardi per l'anno 1995, di lire 15,2 miliardi per l'anno 1996 e di lire 4,8 miliardi per l'anno 1997. 2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 per l'anno 1995 si provvede: a) quanto a lire 6.702 milioni e a lire 20.000 milioni, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilita' in conto residui iscritte, rispettivamente, ai capitoli 7001 e 7704 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1995, intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa: articoli 7, 8, 9, 11 e 12 della legge 28 agosto 1989, n. 305; articolo 14, comma 8, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441; b) quanto a lire 57.898 milioni, mediante corrispondente utilizzo per lire 52.898 milioni e per lire 5.000 milioni delle somme in conto residui del capitolo 7706 e dei capitolo 7951 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1995, intendendosi ridotte rispettivamente le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 18, comma 1, lettere b) ed e), della legge 11 marzo 1988, n. 67, e corrispondentemente revocati i finanziamenti disposti con i decreti del Ministro dell'ambiente del 30 dicembre 1989, 15 novembre 1990 e 31 dicembre 1990; c) quanto a lire 41.400 milioni, mediante corrispondente utilizzo delle somme in conto residui iscritte per lire 40.400 milioni sul capitolo 7603 e per lire 1.000 milioni sul capitolo 7604 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1995, intendendosi ridotta l'autorizzazione di spesa di cui agli articoli 8 e 15, comma 2, della legge 28 agosto 1989, n. 305, e dell'articolo 2- bis del decreto-legge 13 giugno 1989, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 283, e corrispondentemente revocati i finanziamenti disposti con il decreto del Ministro dell'ambiente del 12 giugno 1992; d) quanto a lire 4.000 milioni, mediante corrispondente utilizzo delle somme iscritte in conto residui sul capitolo 7603 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1995, intendendosi parzialmente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 della legge 19 marzo 1990, n. 57, e corrispondentemente revocati i finanziamenti disposti con decreto del Ministro dell'ambiente del 30 dicembre 1991. 3. Gli importi di cui al comma 2 e ai commi 6 e 7, relativi alle disponibilita' in conto residui, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente. 4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 per gli anni 1996 e 1997 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente. 5. Per il completamento dei programmi di interventi adottati ai sensi dell'articolo 8 della legge 28 agosto 1989, n. 305, e' autorizzata la spesa di lire 5.130 milioni per l'anno 1997, da iscrivere sull'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente. 6. Al fine di completare i programmi di intervento per le aree a rischio di cui all'articolo 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305, e' autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per l'anno 1995 e di lire 4.870 milioni per l'anno 1997, da iscrivere sull'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente. 7. All'onere derivante dai commi 5 e 6 si provvede: quanto a lire 4.000 milioni per l'anno 1995, mediante corrispondente utilizzo delle somme iscritte in conto residui per lire 3.000 milioni sul capitolo 7601 e per lire 1.000 milioni sul capitolo 7603 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1995, intendendosi parzialmente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 della legge 19 marzo 1990, n. 57, e corrispondentemente revocati i finanziamenti disposti con il decreto del Ministro dell'ambiente 30 dicembre 1991; quanto a lire 10.000 milioni per l'anno 1997, mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente. 8. Il Ministro dell'ambiente provvede a trasferire le risorse di cui ai commi 1, 5 e 6 ai soggetti interessati in conformita' alla ripartizione disposta con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri. 9. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 10. Le risorse del programma triennale dell'azione pubblica per la tutela ambientale di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, individuate nella tabella 4 della delibera CIPE 21 dicembre 1993, cosi' come modificata dalle delibere CIPE 5 agosto 1994 e 20 dicembre 1994, sono proporzionalmente rideterminate dal Ministero dell'ambiente, relativamente agli anni 1995, 1996 e 1997, sulla base degli stanziamenti di lire 291.000 milioni per l'anno 1995, di lire 242.500 milioni per l'anno 1996 e di lire 291.000 milioni per l'anno 1997 previsti nella tabella C della legge 23 dicembre 1994, n. 725, quali rideterminati ai sensi del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, nonche' delle disposizioni di cui al comma 6. 11. Per l'attuazione degli interventi previsti dai piani di disinquinamento delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale di cui all'articolo 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305, predisposti anche a stralcio, il Ministero dell'ambiente puo' utilizzare i moduli procedimentali della programmazione negoziata, cosi' come regolamentata dal decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e successive modificazioni ed integrazioni. Per la predisposizione dei medesimi piani il Ministero dell'ambiente, puo' stipulare accordi di programma con gli enti di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 8 luglio 1986, n. 349.