Art. 2.
Accelerazione   delle   procedure   finanziarie   per   i   programmi
straordinari di edilizia residenziale pubblica
 1.  I  programmi  straordinari  di  edilizia  residenziale agevolata
previsti  dall'articolo  4  del  decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  25 marzo 1982, n. 94,
dall'articolo  3,  comma 7-bis, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n.
12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118,
e  dall'articolo  22,  comma  3,  della  legge  11 marzo 1988, n. 67,
relativi  all'annualita'  1989,  i cui lavori non siano iniziati alla
data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  per il mancato
rilascio  della  concessione  edilizia, devono pervenire alla fase di
inizio  dei  lavori  entro  il  31 dicembre 1995. Nel caso di mancato
inizio  dei  lavori  entro  tale  data,  il segretariato generale del
Comitato  per  l'edilizia  residenziale  (C.E.R.),  nei trenta giorni
successivi, trasmette alle regioni l'elenco dei programmi per i quali
non  e' stata rilasciata la concessione edilizia. Il presidente della
giunta   regionale,   entro   trenta  giorni  dal  ricevimento  della
comunicazione, nomina un commissario ad acta, il quale provvede entro
i  successivi trenta giorni al rilascio della concessione medesima. I
commissari ad acta, nei dieci giorni successivi alla scadenza di tale
ultimo  termine,  trasmettono  al  segretariato  generale  del C.E.R.
l'elenco dei programmi costruttivi per i quali e' stata rilasciata la
concessione  edilizia.  Per  i  programmi  che  non hanno ottenuto il
rilascio  della  concessione,  il  segretariato  generale  del C.E.R.
procede alla revoca dei relativi finanziamenti.
  2. I programmi sperimentali di edilizia residenziale sovvenzionata,
previsti  dall'articolo  4  del  decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, i
cui  lavori  non siano ancora iniziati alla data di entrata in vigore
del presente decreto, devono pervenire alla fase di inizio dei lavori
entro  il  31  dicembre  1995.  Nel caso di mancato inizio dei lavori
entro  tale data, il segretariato generale del C.E.R., previa diffida
ad  adempiere  all'operatore  affidatario del programma, procede alla
revoca   del   finanziamento.  In  caso  di  mancato  rilascio  della
concessione edilizia, si applica la procedura di cui al comma 1.
  3.  Ai programmi di edilizia sovvenzionata di cui al comma 2, per i
quali  i lavori non siano iniziati alla data di entrata in vigore del
presente  decreto,  ovvero,  pur  essendo  iniziati,  non siano stati
completati,  si  applicano, in deroga alle procedure finanziarie gia'
stabilite  nelle  convenzioni  stipulate tra il segretariato generale
del  C.E.R.  e  gli  operatori  affidatari dei programmi suddetti, le
disposizioni  del  decreto  del Ministro dei lavori pubblici 5 agosto
1994,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994.
Per  la  quota  parte di lavori gia' eseguiti alla data di entrata in
vigore del presente decreto, si applicano i massimali di costo di cui
ai decreti ministeriali vigenti nel periodo di esecuzione dei lavori.
Alla  copertura  finanziaria  delle  disposizioni  di  cui  sopra  si
provvede  con  le  disponibilita' derivanti dai fondi residui e dalle
economie  gia' realizzate sui programmi stessi, nonche' con le minori
spese  derivanti  dalle  rinunce  e revoche dai programmi di edilizia
sovvenzionata    ed   agevolata,   previsti   dall'articolo   4   del
decreto-legge  23  gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni,
dalla  legge 25 marzo 1982, n. 94. Fatti salvi gli accantonamenti per
adeguamento  delle  aliquote  I.V.A.,  eventuali somme non utilizzate
sono  destinate  alle  finalita'  di cui all'articolo 2, comma primo,
lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 457.
  4.  I  finanziamenti  per  l'edilizia  agevolata  gia' assegnati in
attuazione dei programmi straordinari previsti dall'articolo 3, comma
7-bis,  del  decreto-legge  7  febbraio  1985, n. 12, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, e dall'articolo 22,
comma  3,  della  legge  11 marzo 1988, n. 67, resisi disponibili per
effetto   di   provvedimenti   di   revoca,   sono   utilizzati   per
l'assegnazione   definitiva   di   contributi  che  sono  stati  gia'
deliberati   ai   sensi  delle  stesse  leggi.  Eventuali  somme  non
utilizzate sono destinate alle finalita' di cui all'articolo 2, comma
primo,  lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 457, ivi compresi i
fondi  destinati  dalla delibera CIPE 30 luglio 1991 al completamento
del  programma  di  cui  al  decreto-legge  14 dicembre 1974, n. 658,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1975, n. 7.
  5.  Gli affidamenti degli interventi di sperimentazione nel settore
dell'edilizia  residenziale  di  cui  all'articolo  2,  primo  comma,
lettera  f),  della legge 5 agosto 1978, n. 457, per i quali e' stata
data  applicazione  alle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2,
del   decreto-legge   5   ottobre   1993,  n.  398,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  4  dicembre 1993, n. 493, sono revocati
qualora  i  lavori,  relativi  a detti interventi, non siano iniziati
entro e non oltre il 31 dicembre 1995.