Art. 2. Accelerazione delle procedure finanziarie per i programmi straordinari di edilizia residenziale pubblica 1. I programmi straordinari di edilizia residenziale agevolata previsti dall'articolo 4 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, dall'articolo 3, comma 7-bis, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, e dall'articolo 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, relativi all'annualita' 1989, i cui lavori non siano iniziati alla data di entrata in vigore del presente decreto per il mancato rilascio della concessione edilizia, devono pervenire alla fase di inizio dei lavori entro il 31 dicembre 1995. Nel caso di mancato inizio dei lavori entro tale data, il segretariato generale del Comitato per l'edilizia residenziale (C.E.R.), nei trenta giorni successivi, trasmette alle regioni l'elenco dei programmi per i quali non e' stata rilasciata la concessione edilizia. Il presidente della giunta regionale, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, nomina un commissario ad acta, il quale provvede entro i successivi trenta giorni al rilascio della concessione medesima. I commissari ad acta, nei dieci giorni successivi alla scadenza di tale ultimo termine, trasmettono al segretariato generale del C.E.R. l'elenco dei programmi costruttivi per i quali e' stata rilasciata la concessione edilizia. Per i programmi che non hanno ottenuto il rilascio della concessione, il segretariato generale del C.E.R. procede alla revoca dei relativi finanziamenti. 2. I programmi sperimentali di edilizia residenziale sovvenzionata, previsti dall'articolo 4 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, i cui lavori non siano ancora iniziati alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono pervenire alla fase di inizio dei lavori entro il 31 dicembre 1995. Nel caso di mancato inizio dei lavori entro tale data, il segretariato generale del C.E.R., previa diffida ad adempiere all'operatore affidatario del programma, procede alla revoca del finanziamento. In caso di mancato rilascio della concessione edilizia, si applica la procedura di cui al comma 1. 3. Ai programmi di edilizia sovvenzionata di cui al comma 2, per i quali i lavori non siano iniziati alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero, pur essendo iniziati, non siano stati completati, si applicano, in deroga alle procedure finanziarie gia' stabilite nelle convenzioni stipulate tra il segretariato generale del C.E.R. e gli operatori affidatari dei programmi suddetti, le disposizioni del decreto del Ministro dei lavori pubblici 5 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994. Per la quota parte di lavori gia' eseguiti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano i massimali di costo di cui ai decreti ministeriali vigenti nel periodo di esecuzione dei lavori. Alla copertura finanziaria delle disposizioni di cui sopra si provvede con le disponibilita' derivanti dai fondi residui e dalle economie gia' realizzate sui programmi stessi, nonche' con le minori spese derivanti dalle rinunce e revoche dai programmi di edilizia sovvenzionata ed agevolata, previsti dall'articolo 4 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94. Fatti salvi gli accantonamenti per adeguamento delle aliquote I.V.A., eventuali somme non utilizzate sono destinate alle finalita' di cui all'articolo 2, comma primo, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 457. 4. I finanziamenti per l'edilizia agevolata gia' assegnati in attuazione dei programmi straordinari previsti dall'articolo 3, comma 7-bis, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, e dall'articolo 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, resisi disponibili per effetto di provvedimenti di revoca, sono utilizzati per l'assegnazione definitiva di contributi che sono stati gia' deliberati ai sensi delle stesse leggi. Eventuali somme non utilizzate sono destinate alle finalita' di cui all'articolo 2, comma primo, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 457, ivi compresi i fondi destinati dalla delibera CIPE 30 luglio 1991 al completamento del programma di cui al decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 658, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1975, n. 7. 5. Gli affidamenti degli interventi di sperimentazione nel settore dell'edilizia residenziale di cui all'articolo 2, primo comma, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 457, per i quali e' stata data applicazione alle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, sono revocati qualora i lavori, relativi a detti interventi, non siano iniziati entro e non oltre il 31 dicembre 1995.