Art. 3.
          Programmi di riqualificazione urbana e programmi
               ex art. 18 della legge n. 203 del 1991
  1.  All'articolo  2, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179,
come modificato dall'articolo 10 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.
398,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n.
493,   dopo   il   terzo   periodo  sono  inseriti  i  seguenti:  "La
disponibilita'  del  Ministero  dei  lavori  pubblici e' incrementata
delle somme non utilizzate per contributi sui programmi ed interventi
previsti  dall'articolo  18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 12 luglio 1991, n. 203,
purche'  gli  accordi  di programma proposti dal Ministero dei lavori
pubblici  si  riferiscano  ad  aree concordate con le amministrazioni
locali.  Tali  disponibilita',  ivi  compresa  la  somma  di lire 288
miliardi,   sono   versate   all'entrata   dello   Stato  per  essere
riassegnate,  con  decreti  del  Ministro  del  tesoro,  ad  apposito
capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.
Le  somme  non  utilizzate  in  ciascun esercizio possono esserlo nel
biennio successivo.".
  2.  Anche in deroga alle diverse procedure previste in applicazione
dell'articolo   18   del   decreto-legge  13  maggio  1991,  n.  152,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e
dell'articolo 8 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito,
con  modificazioni,  dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, gli accordi
di  programma  adottati  dai  comuni,  ancorche' non ratificati, sono
direttamente  ammessi ai finanziamenti previsti dallo stesso articolo
18,  comma 1, nell'ambito delle disponibilita' esistenti alla data di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto.  La  ratifica  di  detti
programmi  deve comunque avvenire entro sessanta giorni dalla data di
entrata  in vigore dal presente decreto, decorsi i quali il programma
viene  escluso dalla attribuzione dello stesso finanziamento. In ogni
caso  i  finanziamenti non possono essere liquidati in pendenza della
ratifica.  L'erogazione  dei finanziamenti di cui sopra avviene senza
pregiudizio  per  i procedimenti pendenti, preliminari all'accordo di
programma  di cui all'articolo 8 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.
398,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n.
493,  e  non  ancora  definiti  alla  data  di  entrata in vigore del
presente  decreto.  A  tale  fine  viene  accantonata  una  quota dei
predetti finanziamenti pari al 50 per cento del complessivo importo.