Art. 4.
                    Accelerazione delle procedure
 1.  Il comma 8-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 5 ottobre 1993,
n.  398,  convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993,
n. 493, e' sostituito dal seguente:
  "8-bis.  Il  presidente della giunta regionale, entro trenta giorni
dalla   scadenza   del  termine  di  cui  al  comma  8,  comunica  al
segretariato  generale  del  C.E.R.  l'elenco  degli interventi per i
quali  non  si  e'  pervenuti  all'inizio dei lavori. Il Ministro dei
lavori  pubblici  promuove  ed  adotta,  entro  i successivi sessanta
giorni, un accordo di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge
8  giugno  1990, n. 142. All'accordo di programma partecipano anche i
rappresentanti delle categorie degli operatori pubblici e privati del
settore.   I   fondi   non   destinati  agli  interventi,  a  seguito
dell'accordo   di  programma,  sono  restituiti  alle  disponibilita'
finanziarie da ripartire tra le regioni.".