Art. 5.
                  Alloggi da destinare in locazione
                nelle zone ad alta tensione abitativa
  1.  Il  sesto  comma  dell'articolo 7 del decreto-legge 15 dicembre
1979,  n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio
1980, n. 25, e' sostituito dal seguente:
  "Il  prezzo  di  acquisto degli alloggi non puo' superare il valore
catastale relativo all'anno di acquisizione.".
  2. I commi 8 e 9 dell'articolo 5 del decreto-legge 29 ottobre 1986,
n.  708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986,
n. 899, sono soppressi ed il comma 7 e' sostituito dal seguente:
  "  7.  Il  prezzo  di  acquisto  degli alloggi non puo' superare il
valore catastale relativo all'anno di acquisizione.".