Art. 5. Alloggi da destinare in locazione nelle zone ad alta tensione abitativa 1. Il sesto comma dell'articolo 7 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25, e' sostituito dal seguente: "Il prezzo di acquisto degli alloggi non puo' superare il valore catastale relativo all'anno di acquisizione.". 2. I commi 8 e 9 dell'articolo 5 del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899, sono soppressi ed il comma 7 e' sostituito dal seguente: " 7. Il prezzo di acquisto degli alloggi non puo' superare il valore catastale relativo all'anno di acquisizione.".