Art. 7. Tasso d'interesse per l'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica 1. Ai commi 12, lettera b), e 18 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, le parole: "interesse pari al tasso legale," sono sostituite dalle seguenti: "interesse pari al costo della provvista dei fondi per le operazioni di credito edilizio, vigente al momento della stipula del contratto, diminuito di due punti".