Art. 7.
          Tasso d'interesse per l'alienazione degli alloggi
                  di edilizia residenziale pubblica
 1.  Ai  commi  12,  lettera  b), e 18 dell'articolo 1 della legge 24
dicembre  1993,  n. 560, le parole: "interesse pari al tasso legale,"
sono  sostituite  dalle  seguenti:  "interesse  pari  al  costo della
provvista dei fondi per le operazioni di credito edilizio, vigente al
momento della stipula del contratto, diminuito di due punti".