Art. 8. Modalita' di versamento dei proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e dell'estinzione di altri diritti. 1. Il comma 13 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, e' sostituito dal seguente: " 13. I proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, di cui al comma 1 e al comma 2, lettera a), delle alienazioni di cui ai commi da 15 a 19, nonche' dell'estinzione del diritto di prelazione richiamato al comma 25, destinati alle finalita' indicate al comma 5, rimangono nella disponibilita' degli enti proprietari e sono contabilizzati a cura dell'Istituto autonomo delle case popolari competente per territorio, comunque denominato, nella gestione speciale di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, e versati in un apposito conto corrente denominato 'fondi CER destinati alle finalita' della legge 560/93', istituito presso la sezione di tesoreria provinciale, a norma dell'articolo 10, comma dodicesimo, della legge 26 aprile 1983, n. 130.".