Art. 8.
Modalita' di versamento dei proventi delle alienazioni degli alloggi
   di  edilizia  residenziale  pubblica  e  dell'estinzione  di altri
   diritti.
  1.  Il  comma  13  dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n.
560, e' sostituito dal seguente:
  "  13.  I  proventi  delle  alienazioni  degli  alloggi di edilizia
residenziale  pubblica,  di  cui al comma 1 e al comma 2, lettera a),
delle alienazioni di cui ai commi da 15 a 19, nonche' dell'estinzione
del  diritto  di  prelazione  richiamato  al comma 25, destinati alle
finalita'  indicate  al comma 5, rimangono nella disponibilita' degli
enti  proprietari e sono contabilizzati a cura dell'Istituto autonomo
delle  case  popolari competente per territorio, comunque denominato,
nella  gestione  speciale  di  cui  all'articolo  10  del decreto del
Presidente  della  Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, e versati in
un  apposito  conto  corrente  denominato  'fondi  CER destinati alle
finalita'  della  legge  560/93',  istituito  presso  la  sezione  di
tesoreria  provinciale,  a  norma dell'articolo 10, comma dodicesimo,
della legge 26 aprile 1983, n. 130.".