Art. 104 
              Controllo sulla radioattivita' ambientale 
  1. Fermo restando quanto  disposto  dall'articolo  54,  nonche'  le
competenze in  materia  delle  regioni,  delle  province  autonome  e
dell'ANPA, il controllo sulla radioattivita' ambientale e' esercitato
dal Ministero dell'ambiente; il controllo sugli  alimenti  e  bevande
per consumo umano  ed  animale  e'  esercitato  dal  Ministero  della
sanita'. I ministeri si danno reciproca informazione  sull'esito  dei
controlli effettuati. Il complesso dei  controlli  e'  articolato  in
reti di sorveglianza regionale e reti di sorveglianza nazionale. 
  2. La gestione delle reti  uniche  regionali  e'  effettuata  dalle
singole regioni, secondo le direttive impartite dal  Ministero  della
sanita'   e   dal   Ministero   dell'ambiente.   Le   regioni,    per
l'effettuazione dei prelievi e delle misure, debbono avvalersi, anche
attraverso forme consortili tra le regioni  stesse,  delle  strutture
pubbliche  idoneamente  attrezzate.  Le   direttive   dei   ministeri
riguardano  anche  la  standardizzazione  e  l'intercalibrazione  dei
metodi e delle tecniche di campionamento e misura. 
  3. Le reti nazionali si avvalgono dei rilevamenti  e  delle  misure
effettuati da istituti, enti ed organismi idoneamente attrezzati. 
  4. Per assicurare l'omogeneita' dei criteri di rilevamento e  delle
modalita' di esecuzione dei prelievi e delle  misure,  relativi  alle
reti  nazionali  ai  fini  dell'interpretazione  integrata  dei  dati
rilevati, nonche' per  gli  effetti  dell'articolo  35  del  Trattato
istitutivo  della  CEEA,  sono  affidate  all'ANPA  le  funzioni   di
coordinamento tecnico. A tal fine l'ANPA, sulla base delle  direttive
in materia, emanate dal  Ministero  della  sanita'  e  dal  Ministero
dell'ambiente: 
  a) coordina le misure effettuate dagli istituti, enti  o  organismi
di cui sopra, riguardanti  la  radioattivita'  dell'atmosfera,  delle
acque, del suolo, delle sostanze alimentari e bevande e  delle  altre
matrici rilevanti, seguendo le modalita' di esecuzione e  promuovendo
criteri di normalizzazione e di intercalibrazione; 
  b) promuove l'installazione di stazioni di prelevamento di campioni
e l'effettuazione delle relative  misure  di  radioattivita',  quando
cio' sia necessario per  il  completamento  di  un'organica  rete  di
rilevamento su scala nazionale, eventualmente contribuendo con  mezzi
e risorse, anche finanziarie; 
  c)  trasmette,  in  ottemperanza  all'articolo  36   del   Trattato
istitutivo  della  CEEA,  le  informazioni  relative  ai  rilevamenti
effettuati. 
  5. Per quanto attiene alle reti nazionali, l'ANPA provvede  inoltre
alla diffusione dei risultati delle misure effettuate. 
  6. La rete di allarme gestita dal Ministero dell'interno  ai  sensi
della legge 13 maggio 1961, n. 469, concorre autonomamente al sistema
di reti nazionali. 
 
          Note all'art. 104: 
           -  L'art.  35  del  Trattato  istitutivo  della  Comunita'
          Europea dell'Energia Atomica stabiliva che: 
          "Art. 35. - Ciascuno Stato membro  provvede  agli  impianti
          necessari per effettuare il controllo permanente del  grado
          di radioattivita' dell'atmosfera, delle acque e del  suolo,
          come  anche  al  controllo  sull'osservanza   delle   norme
          fondamentali. La Commissione ha il diritto di accedere agli
          impianti di controllo e puo' verificarne il funzionamento e
          l'efficacia". 
          - L'art. 36 dello stesso Trattato stabiliva che: 
          "Art. 36. Le informazioni relative ai controlli contemplati
          dall'articolo  35  sono   regolarmente   comunicate   dalle
          autorita' competenti alla Commissione, per renderla  edotta
          del grado di radioattivita' di  cui  la  popolazione  possa
          eventualmente risentire". 
          - La legge 13 maggio 1961, n.  469  riguarda  l'ordinamento
          dei servizi antincendio e del Corpo  nazionale  dei  vigili
          del fuoco. Si trascrivono gli artt. 1 e 2 che riguardano  i
          compiti attribuiti al Ministero dell'interno: 
          "Art. 1. - Sono attribuiti al Ministero dell' interno: 
          a) i servizi di prevenzione ed estinzione degli incendi  e,
          in  genere,  i  servizi  tecnici  per   la   tutela   della
          incolumita' delle persone  e  la  preservazione  dei  beni,
          anche  dai  pericoli  derivanti  dall'impiego  dell'energia
          nucleare; 
          b) il servizio antincendio nei porti, di cui alla legge  13
          maggio 1940, n. 690; 
          c) i  servizi  relativi  all'addestramento  ed  all'impiego
          delle unita' preposte  alla  protezione  della  popolazione
          civile, sia in caso di calamita', sia  in  caso  di  eventi
          bellici. 
          Il Ministero dell'interno concorre, inoltre,  a  mezzo  del
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alla preparazione  di
          unita' antincendio per le Forze armate". 
          "Art. 2. - Spetta al Ministero dell'interno provvedere: 
          a) all'organizzazione centrale e periferica dei servizi  di
          cui al precedente articolo; 
          b) agli studi ed agli esami sperimentali  e  tecnici  nelle
          materie relative ai servizi stessi; 
          c)  alla  determinazione  degli  stabilimenti  industriali,
          depositi e simili tenuti ad istituire un  proprio  servizio
          di prevenzione e di  estinzione  incendi,  specificando  la
          dotazione minima di personale  e  di  materiale  per  detto
          servizio, nonche' le relative caratteristiche tecniche".