Art. 106 Esposizione della popolazione nel suo insieme 1. L'ANPA, in collaborazione con l'ISPESL e con l'Istituto superiore di sanita', anche sulla base dei dati forniti dagli organi del servizio sanitario nazionale competenti per territorio, effettua la stima dei diversi contributi all'esposizione della popolazione derivanti dalle attivita' disciplinate dal presente decreto, dandone annualmente comunicazione al Ministero della sanita'. 2. Il Ministero della sanita' comunica alla Commissione europea i risultati delle stime di cui al comma 1.