Art. 12 
Competenze e mezzi - Ricorso avverso il giudizio di idoneita' medica 
 
  1. Il datore di lavoro deve assicurare la sorveglianza  fisica  per
mezzo di esperti qualificati a norma dell'articolo 77. 
  2. Il datore di lavoro tenuto a fornire i mezzi  ed  assicurare  le
condizioni necessarie all'esperto qualificato per lo svolgimento  dei
propri compiti. 
  3.   L'entita'   dei   mezzi   impiegati   deve   essere   adeguata
all'importanza degli impianti e la loro scelta  di  tipo  e  qualita'
effettuata  in  funzione  dell'entita'  dei  rischi   connessi   alle
lavorazioni che espongono alle radiazioni ionizzanti. 
  4. Avverso il giudizio di cui agli articoli 84 e 85 in  materia  di
idoneita' medica all'esposizione alle radiazioni  ionizzanti  ammesso
ricorso,  entro  il  termine  di  trenta   giorni   dalla   data   di
comunicazione del giudizio stesso,  all'ingegnere  capo  dell'ufficio
periferico competente per territorio, che provvede su parere conforme
dei sanitari di cui all'articolo 4 del decreto del  Presidente  della
Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, cosi' come modificato dall'articolo
11 della legge 30 luglio 1990, n. 221. 
  5. Decorsi i trenta giorni dalla data di  ricevimento  del  ricorso
senza che l'ingegnere capo abbia provveduto, il  ricorso  si  intende
respinto. 
 
          Nota all'art. 12: 
          - Il D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, reca "Norme  di  polizia
          delle miniere e delle cave". L'art. 4, come modificato  per
          quanto attiene al 2  comma  dall'art.  11  della  legge  30
          luglio 1990, n. 221, cosi' recita: 
          " Art. 4.- La vigilanza sull'applicazione delle  norme  del
          presente decreto spetta al Ministero dell'industria  e  del
          commercio che la esercita a mezzo dei prefetti e del  Corpo
          delle miniere. 
          L'ingegnere capo del distretto minerario e l'ingegnere capo
          della sezione  dell'ufficio  nazionale  minerario  per  gli
          idrocarburi e la geotermia (che nel testo saranno  indicati
          con la denominazione di "ingegnere  capo)  provvedono  alle
          attivita' di prevenzione degli infortuni sul  lavoro  e  di
          tutela  dell'igiene  del  lavoro  negli  impianti  e  nelle
          lavorazioni soggetti alle norme di polizia  delle  miniere,
          avvalendosi per le incombenze di ordine  igienico-sanitario
          dei medici delle unita' sanitarie locali di cui alla  legge
          23 dicembre 1978,  n  833  e  successive  modificazioni  ed
          integrazioni. 
          I sanitari suddetti non possono rifiutare la loro  opera  e
          gli Enti, da cui i sanitari stessi dipendono,  sono  tenuti
          ad agevolare all'ingegnere capo la esecuzione  dei  compiti
          predetti".