Art. 130 Informazione preventiva 1. La popolazione che rischia di essere interessata dall'emergenza radiologica viene informata e regolarmente aggiornata sulle misure di protezione sanitaria ad essa applicabili nei vari casi di emergenza prevedibili, nonche' sul comportamento da adottare in caso di emergenza radiologica. 2. L'informazione comprende almeno i seguenti elementi: a) natura e caratteristiche della radioattivita' e suoi effetti sulle persone e sull'ambiente; b) casi di emergenza radiologica presi in considerazione e relative conseguenze per la popolazione e l'ambiente; c) comportamento da adottare in tali eventualita'; d) autorita' ed enti responsabili degli interventi e misure urgenti previste per informare, avvertire, proteggere e soccorrere la popolazione in caso di emergenza radiologica. 3. Informazioni dettagliate sono rivolte a particolari gruppi di popolazione in relazione alla loro attivita', funzione e responsabilita' nei riguardi della collettivita' nonche' al ruolo che eventualmente debbano assumere in caso di emergenza.