Art. 134 
                       Procedure di attuazione 
  1. Con decreto del Ministro della sanita', d'intesa con i  Ministri
dell'interno,  per  il  coordinamento  della  protezione   civile   e
dell'ambiente, sentita l'ANPA e le altre amministrazioni interessate,
sono individuati le autorita' e gli enti che provvedono o  concorrono
alla diffusione dell'informazione di cui all'articolo 130, i relativi
compiti  e  le  modalita'  operative  in  funzione  dei   destinatari
dell'informazione stessa. 
  2. Le modalita' operative per la definizione e  per  la  diffusione
delle informazioni di cui  all'articolo  131  vengono  stabilite  nei
piani di intervento. A tal  fine  i  prefetti  e  la  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri -  Dipartimento  per  il  coordinamento  della
protezione civile predispongono, nell'ambito dei piani di  intervento
di rispettiva competenza, i piani di informazione della  popolazione,
sulla base degli schemi predisposti dalla commissione  permanente  di
cui all'articolo 133.