Art. 142
                     Contravvenzioni al capo XII

  1.  Chiunque  viola  l'obbligo di registrazione di cui all'articolo
154, comma 3, o contravviene all'articolo 157, commi 1 e 2, e' punito
con  l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da uno a cinque
milioni.