Art. 149 Commissione medica per l'accertamento dell'idoneita' fisica e psichica 1. Sino a quando non saranno aggiornate le norme regolamentari relative al riconoscimento dell'idoneita' alla direzione ed alla conduzione degli impianti nucleari, ai sensi dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, il comma 2 dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450, e' cosi' modificato: "La Commissione e' composta: a) da un ispettore medico del lavoro, designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che la presiede; b) da uno specialista in psichiatria, o specializzazione equipollente, e da uno specialista in neurologia, o specializzazione equipollente, designati dal Ministero della sanita'; c) da un medico iscritto nell'elenco di cui all'articolo 88 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230". 2. Inoltre, in attesa dell'aggiornamento delle norme regolamentari di cui al comma 1, l'articolo 35 del predetto decreto e' cosi' modificato: Le spese per il funzionamento delle commissioni di cui al presente capo sono a carico dell'ANPA, il cui Consiglio di Amministrazione deliberera' anche in ordine al trattamento economico da corrispondere. L'ANPA fornira' agli ispettorati provinciali del lavoro gli stampati per il rilascio delle patenti.
Note all'art. 149: - Per la legge n. 1860/1962 v. nota all'art. 3. Si trascrive il testo dell'art. 9: "Art.9.- L'esercizio tecnico degli impianti nucleari deve essere affidato a persone riconosciute idonee per il detto compito. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione e con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale inteso il Comitato nazionale per l'energia nu- cleare, sono emanate le norme regolamentari relative ai requisiti necessari per ottenere il riconoscimento della idoneita' alla direzione ad alla conduzione degli impianti nucleari e quelle per il rilascio delle relative patenti. Parimenti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la marina mercantile di concerto con i Ministri per l'industria e per il commercio, per la pubblica istruzione e per il lavoro e la previdenza sociale, inteso il Comitato nazionale per l'energia nucleare, sono emanate le norme regolamentari per il riconoscimento dell' idoneita' e per il rilascio delle patenti per la conduzione degli impianti nucleari destinati ad essere installati sulle navi". In applicazione dell'art. 9 e' stato emanato il D.P.R. 30 dicembre 1970, n. 1450, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 15 maggio 1971. - Il D.P.R. 30 dicembre 1970, n. 1450 contiene il Regolamento per il riconoscimento dell'idoneita' all'esercizio tecnico degli impianti nucleari. L'art. 30 cosi recita: "Art. 30. (Commissione medica) Con provvedimento del presidente del C.N.E.N. e' istituita una commissione medica per l'accertamento della specifica idoneita' fisica e psichica degli aspiranti al conseguimento o al rinnovo dell'attestato di idoneita' o della patente, di cui rispettivamente ai capi II e III del presente regolamento. La commissione e' composta: da un ispettore medico del lavoro designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che la presiede; da uno specialista di malattie nervose e mentali, designato dal Ministero della sanita'; da un medico iscritto nell'elenco di cui all'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185. La commissione dura in carica due anni e alla scadenza i membri possono essere riconfermati. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del C.N.E.N. Per ciascuno dei detti membri devono essere nominati i supplenti". - L'art. 35 dello stesso D.P.R. riguarda gli oneri finanziari per il funzionamento della commissione medica e di altra commissione prevista dallo stesso decreto: "Art. 35. (Oneri finanziari) - Le spese per il funzionamento delle commissioni di cui al presente capo sono a carico del bilancio del C.N.E.N., il quale deliberera' anche in ordine al trattamento economico da corrispondere, che non dovra' superare gli importi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, come modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417. Il C.N.E.N. fornira' agli ispettorati provinciali del lavoro gli stampati per il rilascio delle patenti".