Art. 156 
          Specifiche modalita' applicative per il trasporto 
 
  1. Fermo restando quanto stabilito all'articolo 1, con decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del  Ministro  dei
trasporti  e  della  navigazione,  di   concerto   con   i   Ministri
dell'ambiente,  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,
della sanita' e dell'interno, sentita l'ANPA, possono essere indicate
specifiche modalita' di applicazione delle disposizioni del  presente
decreto alla attivita' di trasporto di materie radioattive, anche  al
fine di un'armonizzazione con le norme internazionali in materia.