Art. 157
               Sorveglianza radiometrica su materiali

  1.  I  soggetti  che,  a  scopo industriale o commerciale, compiono
operazioni  di  fusione  di rottami o di altri materiali metallici di
risulta  sono  tenuti ad effettuare una sorveglianza radiometrica sui
predetti materiali e rottami, al fine di rilevare la presenza in essi
di  eventuali  sorgenti dismesse. Nel caso di ritrovamento si applica
quanto disposto dall'articolo 25, comma 3.
  2.  Agli obblighi di cui al comma 1 sono altresi' tenuti i soggetti
che   esercitano  attivita',  a  scopo  commerciale,  comportanti  la
raccolta  ed  il  deposito  dei  predetti  materiali  e rottami. Sono
escluse le attivita' che comportano esclusivamente il trasporto.
  3.  Con  decreto  del  Ministro  della  sanita',  di concerto con i
Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro
e  della  previdenza  sociale  e  dell'ambiente, sentita l'ANPA, sono
stabilite  le  condizioni  di  applicazione  del  presente  articolo,
indipendentemente  dal  verificarsi delle condizioni fissate ai sensi
delle disposizioni di cui all'articolo 1, e le eventuali esenzioni.