Art. 159 
        Altre disposizioni per impianti e laboratori nucleari 
  1. Ai fini del coordinamento delle norme del presente  decreto  con
quelle contenute in altre disposizioni di legge,  ed  in  particolare
nel decreto legislativo 19 settembre  1994,n.  626,  per  impianti  e
laboratori nucleari si intendono gli impianti e le  installazioni  di
cui agli articoli 7, 28 e 33 del presente decreto. 
 
          Nota all'art. 159: 
          - Il D.Lgs. n. 626/1994 (v. nota all'art. 3) e'  pubblicato
          sul S.O. n. 141 alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  265  del  12
           novembre 1994. Per l'art. 8, comma 5 v. nota all'art. 80.