Art. 30 Autorizzazioni allo smaltimento dei rifiuti nell'ambiente 1. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanita' e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita l'ANPA, vengono stabiliti i livelli di smaltimento nell'ambiente di rifiuti radioattivi solidi, liquidi e aeriformi, per i quali, al di fuori dei casi disciplinati nel presente capo, nel capo IV e nel capo VII, e' richiesta una autorizzazione. 2. Con leggi delle regioni e delle province autonome, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, sono stabilite le autorita' competenti per il rilascio dell'autorizzazione nonch le modalita' per il rilascio medesimo, che dovranno prevedere la consultazione degli organismi tecnici territorialmente competenti. 3. Nell'autorizzazione possono essere stabilite particolari prescrizioni, anche in relazione ad altre caratteristiche di pericolosita' dei rifiuti, diverse da quelle di natura radiologica. Copia dell'autorizzazione inviata ai Ministeri di cui al comma 1 e all'ANPA.