Art. 30
                   Autorizzazioni allo smaltimento
                      dei rifiuti nell'ambiente

  1.  Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente,  di  concerto con i
Ministri   della   sanita'   e   dell'industria,   del   commercio  e
dell'artigianato,  sentita  l'ANPA,  vengono  stabiliti  i livelli di
smaltimento  nell'ambiente  di  rifiuti radioattivi solidi, liquidi e
aeriformi,  per  i  quali,  al  di  fuori  dei  casi disciplinati nel
presente  capo,  nel  capo  IV  e  nel  capo  VII,  e'  richiesta una
autorizzazione.
  2.  Con  leggi  delle  regioni  e  delle  province  autonome, entro
centottanta giorni dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma
1,   sono   stabilite   le   autorita'  competenti  per  il  rilascio
dell'autorizzazione  nonch le modalita' per il rilascio medesimo, che
dovranno   prevedere   la   consultazione   degli  organismi  tecnici
territorialmente competenti.
  3.   Nell'autorizzazione   possono   essere  stabilite  particolari
prescrizioni,   anche   in  relazione  ad  altre  caratteristiche  di
pericolosita'  dei  rifiuti, diverse da quelle di natura radiologica.
Copia  dell'autorizzazione  inviata  ai Ministeri di cui al comma 1 e
all'ANPA.