Art. 40 
                          Parere dell'ANPA 
  1. La Commissione tecnica di cui all'articolo 9, tenuto conto delle
eventuali osservazioni dei vari ministeri, esprime un parere  tecnico
finale, specificando  le  eventuali  prescrizioni  da  stabilire  per
l'esecuzione del progetto. 
  2. L'ANPA trasmette al Ministero dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato il suo parere elaborato sulla base di  quello  della
Commissione  tecnica  con  le  eventuali  osservazioni  delle   varie
amministrazioni.