Art. 44 
                           Prove nucleari 
  1. Il titolare dell'autorizzazione  o  del  nulla  osta,  prima  di
procedere alla esecuzione di prove  ed  operazioni  con  combustibile
nucleare ivi comprese quelle di caricamento del combustibile  stesso,
ovvero qualora si tratti di impianti di trattamento  di  combustibili
irradiati,  prima  di   procedere   all'esecuzione   di   prove   con
combustibile irradiato, ivi  compresa  quella  della  sua  immissione
nell'impianto stesso,  deve  ottenere  l'approvazione  del  programma
generale di dette prove da parte dell'ANPA ed il rilascio,  da  parte
dello stesso, di un permesso per l'esecuzione di ciascuna di esse. 
  2. Al fine di  ottenere  l'approvazione  di  cui  al  comma  1,  il
titolare dell'autorizzazione o del nulla osta e' tenuto a  presentare
all'ANPA la eguente documentazione: 
  a) rapporto finale di sicurezza; 
  b) regolamento di esercizio; 
  c) manuale di operazione; 
  d) programma generale di prove  con  combustibile  nucleare  o  con
combustibile irradiato; 
  e) certificato  di  esito  favorevole  delle  prove  precedenti  al
caricamento  del  combustibile  o  alla  immissione  di  combustibile
irradiato  comprese  quelle  relative  a  contenitori  in   pressione
destinati a contenere comunque sostanze radioattive; 
  f) organigramma del personale  preposto  ed  addetto  all'esercizio
tecnico dell'impianto, che svolga  funzioni  rilevanti  agli  effetti
della sicurezza nucleare o  della  protezione  sanitaria  e  relative
patenti di idoneita'; 
  g) proposte di prescrizioni tecniche. 
  3.  Il  titolare  dell'autorizzazione  o  del   nulla   osta   deve
presentare, a richiesta dell'ANPA, ogni altra documentazione ritenuta
necessaria,  concernente  la  sicurezza  e  la  protezione  sanitaria
dell'impianto. 
  4.  L'ANPA,  esaminata  la  documentazione  esibita,   sentita   la
Commissione  tecnica,  provvede  alla  approvazione   del   programma
generale di prove nucleari. L'approvazione  da  parte  dell'ANPA  del
programma generale di prove nucleari e' subordinata all'approvazione,
da parte del  prefetto,  del  piano  di  emergenza  esterna,  con  le
modalita' previste dal capo X. 
  5. Al fine di ottenere il permesso  per  l'esecuzione  dei  singoli
gruppi di prove nucleari, il titolare dell'autorizzazione o del nulla
osta e' tenuto a pesentare  all'ANPA  le  specifiche  dettagliate  di
ciascuna di esse. Le  specifiche  dettagliate  devono  contenere  gli
elementi atti ad accertare che sono state adottate  tutte  le  misure
per garantire alle prove  la  maggiore  sicurezza  e  l'efficacia  in
relazione alle particolari caratteristiche dell'impianto soggette  al
controllo. 
  6. L'ANPA rilascia il permesso per l'esecuzione dei singoli  gruppi
di prove nucleari condizionandolo alla osservanza delle  prescrizioni
tecniche con la possibilita' di indicare a quali  di  esse  si  possa
derogare con la singola prova e quali ulteriori prescrizioni  debbono
invece essere eventualmente adottate. L'ANPA  ha  anche  facolta'  di
chiedere che siano studiate ed eseguite prove  particolari  rilevanti
ai fini della sicurezza nucleare e protezione sanitaria. 
  7. L'ANPA puo' altresi' concedere al titolare dell'autorizzazione o
del nulla osta l'approvazione di singoli  gruppi  di  prove  nucleari
anche prima che sia intervenuta l'approvazione dell'intero  programma
generale; in tal caso il titolare  dell'autorizzazione  o  del  nulla
osta non puo' eseguire i detti singoli gruppi di prove fino a che non
abbia ottenuto, da  parte  dell'ANPA,  l'approvazione  del  programma
generale delle prove nucleari stesse. 
  8. Le prove nucleari sono eseguite dal titolare dell'autorizzazione
o del nulla osta, che ne e' responsabile  a  tutti  gli  effetti.  Lo
stesso e' responsaile della esattezza  dei  calcoli  dei  progetti  e
delle dimostrazioni di sicurezza.