Art. 53 
                 Depositi temporanei ed occasionali 
  1.  Il  deposito  temporaneo  ed  occasionale  di  materie  fissili
speciali o di combustibili nucleari non irradiati, purche' conservati
negli imballaggi di trasporto e nelle quantita'  autorizzate  per  le
singole spedizioni, puo'  essere  costituito  per  non  oltre  trenta
giorni con il nulla osta del prefetto  che  lo  rilascia  secondo  le
procedure  del  decreto  di  cui  all'articolo  27,  ferme  tutte  le
disposizioni  di  cui  alla  legge  31  dicembre   1962,   n.   1860,
sull'obbligo della garanzia finanziaria per la responsabilita' civile
di cui agli articoli 19, 20 e 21 della stessa legge. Per  i  depositi
di zona portuale e aeroportuale  il  nulla  osta  e'  rilasciato  dal
comando di  porto,  sentito  il  dirigente  dell'ufficio  di  sanita'
marittima, o dal direttore della circoscrizione aeroportuale. 
  2.  Del  deposito  temporaneo  ed  occasionale  deve  essere   data
preventiva comunicazione  all'ANPA  ed  al  comando  provinciale  dei
vigili  del  fuoco  e  nei  casi  di  deposito  in  zona  portuale  o
aeroportuale, anche al prefetto. 
  3. La sosta tecnica in corso di trasporto effettuata per non  oltre
ventiquattro ore non  e'  soggetta  alle  disposizioni  del  presente
articolo. 
 
          Nota all'art. 53: 
           - Per la  legge  n.  1860/1962  v.  nota  all'art.  3.  Si
          trascrive il testo degli artt. 19, 20 e 21, quali 
          modificati dal D.P.R. n. 519/1975: 
          "Art.  19.-  Il  limite  massimo  delle  indennita'  dovute
          dall'esercente di un impianto nucleare per danni causati da
          un incidente nucleare e' fissato in lire 7.500 milioni. 
          Se per effetto di un incidente nucleare la  garanzia  della
          responsabilita'  civile   possa   considerarsi   diminuita,
          l'esercente e' tenuto a ricostituirla nella  misura  e  nei
          termini fissati dal Ministro per l 'industria, il commercio
          e l'artigianato. In difetto, l'autorizzazione  e'  revocata
          di diritto. 
          Qualora un incidente nucleare produca danni risarcibili  ai
          sensi  della  presente  legge,  il   cui   importo   ecceda
          l'ammontare della garanzia finanziaria  dell'esercente,  il
          risarcimento per la parte eccedente e' a carico dello Stato
          fino alla concorrenza di lire 43.750 milioni. 
          Qualora un incidente nucleare produca danni risarcibili  ai
          sensi  della  presente  legge,  il   cui   importo   ecceda
          l'ammontare della garanzia finanziaria dell'esercente e  di
          quella  come  sopra  prevista  a  carico  dello  Stato,  il
          risarcimento per la parte eccedente, fino alla  concorrenza
          di lire 75.000 e' a carico  delle  parti  contraenti  delle
          convenzioni  sulla   responsabilita'   civile   nel   campo
          dell'energia nucleare ratificate e rese  esecutive  con  la
          legge 12 febbraio 1974, n. 109, alle condizioni e con le 
          modalita' stabilite nelle suddette convenzioni" 
          "Art. 20.-  Gli  interessi  e  le  spese  liquidati  da  un
          tribunale  in  una  causa  di  risarcimento  in  base  alla
          presente legge non fanno parte del risarcimento  dovuto  ai
          sensi della presente legge  e  debbono  essere  corrisposti
          oltre l'ammontare del risarcimento suddetto. 
          Qualora il danno sia imputabile a colpa dell'esercente,  lo
          Stato ha diritto di rivalsa  nei  confronti  dell'esercente
          stesso per le somme corrisposte a titolo di risarcimento ai
          sensi della presente legge. 
          Nell'esercizio della rivalsa  il  credito  dello  Stato  ha
          privilegio rispetto al credito degli assicuratori e di ogni
          altro soggetto che abbia prestato la garanzia finanziaria". 
          "Art. 21.- Per  i  trasporti  in  transito  nel  territorio
          nazionale, il trasporto non puo' essere autorizzato se  non
          e' fornita la prova  della  esistenza  di  valida  garanzia
          finanziaria per un ammontare almeno pari a quello  indicato
          nel precedente articolo 19".