Art. 7 
Definizioni concernenti particolari  impianti  nucleari  e  documenti
                              relativi 
 
  1. Per l'applicazione del  presente  decreto  valgono  le  seguenti
definizioni di particolari impianti  nucleari,  documenti  e  termini
relativi: 
a) reattore  nucleare:  ogni  apparato  destinato  ad  usi   pacifici
   progettato od usato per produrre una reazione nucleare  a  catena,
   capace di autosostenersi in condizioni normali, anche  in  assenza
   di sorgenti neutroniche; 
b) complesso nucleare sottocritico: ogni apparato progettato od usato
   per  produrre  una  reazione  nucleare  a  catena,   incapace   di
   autosostenersi in assenza di sorgenti di neutroni,  in  condizioni
   normali o accidentali; 
c) impianto nucleare di potenza: ogni impianto industriale, dotato di
   un  reattore  nucleare,  avente   per   scopo   la   utilizzazione
   dell'energia o delle materie fissili prodotte a fini industriali; 
d) impianto nucleare di ricerca: ogni impianto dotato di un  reattore
   nucleare in cui l'energia o le materie fissili prodotte  non  sono
   utilizzate a fini industriali; 
e) impianto nucleare per il trattamento  di  combustibili  irradiati:
   ogni impianto progettato o usato per trattare materiali contenenti
   combustibili  nucleari  irradiati.  Sono  esclusi   gli   impianti
   costituiti essenzialmente da laboratori per studi e  ricerche  che
   contengono meno di 37 TBq (1000 curie) di prodotti di  fissione  e
   quelli a fini industriali che trattano materie che non  presentano
   un'attivita' di prodotti di fissione superiore a  9,25  MBq  (0,25
   millicurie) per grammo di Uranio  235  ed  una  concentrazione  di
   Plutonio inferiore a 10-6 grammi per grammo di Uranio 235, i quali
   ultimi sono  considerati  aggregati  agli  impianti  di  cui  alla
   lettera f); 
f) impianto per la preparazione e per la fabbricazione delle  materie
   fissili  speciali  e  dei  combustibili  nucleari:  ogni  impianto
   destinato a preparare o a fabbricare materie  fissili  speciali  e
   combustibili nucleari; sono inclusi gli  impianti  di  separazione
   isotopica. Sono esclusi gli impianti costituiti essenzialmente  da
   laboratori per studi e ricerche che non  contengono  piu'  di  350
   grammi di uranio 235 o di 200 grammi di Putonio  o  Uranio  233  o
   quantita' totale equivalente; 
g) deposito di materie fissili speciali o di  combustibili  nucleari:
   qualsiasi locale che, senza far parte degli impianti di  cui  alle
   lettere precedenti, e' destinto al  deposito  di  materie  fissili
   speciali   o   di   combustibili   nucleari    al    solo    scopo
   dell'immagazzinamento in quantita' totali superiori a  350  grammi
   di Uranio 235, oppure 200  grammi  di  Plutonio  o  Uranio  233  o
   quantita' totale equivalente; 
h) rapporto preliminare, rapporto intermedio  e  rapporto  finale  di
   sicurezza: documenti o serie di documenti  tecnici  contenenti  le
   informazioni necessarie  per  l'analisi  e  la  valutazione  della
   installazione e dell'esercizio di un reattore o impianto nucleare,
   dal punto di vista della sicurezza  nucleare  e  della  protezione
   sanitaria dei lavoratori e della  popolazione  contro  i  pericoli
   delle radiazioni ionizzanti, e contenenti inoltre una  analisi  ed
   una valutazione di  tali  pericoli.  In  particolare  i  documenti
   debbono contenere una trattazione degli argomenti seguenti; 
   1)  ubicazione  e  sue  caratteristiche  fisiche,  meteorologiche,
   demografiche, agronomiche ed ecologiche; 
   2) edifici ed eventuali strutture di contenimento; 
   3) descrizione tecnica dell'impianto nel suo insieme  e  nei  suoi
   sistemi componenti ausiliari, inclusa la strumentazione nucleare e
   non nucleare, i sistemi di controllo e i dispositivi di protezione
   ed  i  sistemi   di   raccolta,   allontanamento   e   smaltimento
   (trattamento e scarico) dei rifiuti radioattivi; 
   4) studio  analitico  di  possibili  incidenti  derivanti  da  mal
   funzionamento di apparecchiature o  da  errori  di  operazione,  e
   delle conseguenze previste, in relazione alla sicurezza nucleare e
   alla protezione sanitaria; 
   5) studio analitico delle conseguenze previste, in relazione  alla
   protezione sanitaria, di scarichi radioattivi durante le  fasi  di
   normale esercizio  e  in  caso  di  situazioni  accidentali  o  di
   emergenza; 
   6)  misure  previste  ai  fini  della  prevenzione  e   protezione
   antincendio. 
Il rapporto e' denominato preliminare  se  riferito  al  progetto  di
massim; finale, se  riferito  al  progetto  definitivo.  Il  rapporto
intermedio precede il rapporto finale  e  contiene  le  informazioni,
l'analisi e la  valutazione  di  cui  sopra  e'  detto,  con  ipotesi
cautelative rispetto a quelle del rapporto finale; 
i) regolamento di esercizio: documento che specifica l'organizzazione
   e le funzioni in condizioni normali ed eccezionali  del  personale
   addetto alla direzione, alla conduzione e alla manutenzione di  un
   impianto nucleare, nonche' alle sorveglianze fisica e medica della
   protezione,  in  tutte  le  fasi,  comprese  quelle  di  collaudo,
   avviamento, e disattivazione; 
l) manuale di operazione: l'insieme delle  disposizioni  e  procedure
   operative relative alle varie  fasi  di  esercizio  normale  e  di
   manutenzione dell'impianto, nel suo insieme  e  nei  suoi  sistemi
   componenti,  nonche'  le  procedure  da  seguire   in   condizioni
   eccezionali; 
m) specifica tecnica di prova: documento che descrive le procedure  e
   le modalita' che debbono essere applicate per  l'esecuzione  della
   prova ed i risultati previsti. Ogni specifica  tecnica  di  prova,
   oltre  una  breve  descrizione  della  parte  di  impianto  e  del
   macchinario impiegato nella prove, deve indicare: 
   1) lo scopo della prova; 
   2) la procedura della prova; 
   3) l'elenco dei dati da raccogliere durante la prova; 
   4) gli eventuali valori minimi e massimi previsti delle  variabili
   considerate durante la prova; 
n) prescrizione  tecnica:   l'insieme   dei   limiti   e   condizioni
   concernenti i dati e i parametri relativi alle  caratteristiche  e
   al funzionamento di un impianto nucleare nel suo complesso  e  nei
   singoli componenti, che hanno importanza per la sicurezza nucleare
   e per la protezione sanitaria; 
o) registro  di  esercizio:  documento  sul  quale  si   annotano   i
   particolari delle  operazioni  effettuate  sull'impianto,  i  dati
   rilevati  nel  corso  di  tali  operazioni,  nonche'  ogni   altro
   avvenimento di interesse per l'esercizio dell'impianto stesso; 
p) disattivazione:  insieme  delle  azioni  pianificate,  tecniche  e
   gestionali, da effettuare su un impianto nucleare  a  seguito  del
   suo  definitivo  spegnimento   o   della   cessazione   definitiva
   dell'esercizio, nel rispetto  dei  requisiti  di  sicurezza  e  di
   protezione dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente, sino
   allo smantellamento finale o comunque al rilascio del sito  esente
   da vincoli di natura radiologica.