Art. 74
               Esposizioni accidentali o di emergenza

  1.  Dopo  ogni  esposizione  accidentale o di emergenza i datori di
lavoro,  i  dirigenti  ed  i  preposti,  nell'ambito delle rispettive
attribuzioni  e competenze, devono acquisire dall'esperto qualificato
una  apposita relazione tecnica, dalla quale risultino le circostanze
ed   i   motivi  dell'esposizione  stessa  per  quanto  riscontrabili
dall'esperto   qualificato,   nonche'   la   valutazione  delle  dosi
relativamente  ai lavoratori interessati. Resta fermo quanto disposto
dall'articolo 91.
  2. Alle esposizioni di emergenza possono essere sottoposti soltanto
i  soccorritori  di  protezione civile ed i volontari. Costoro devono
essere  preventivamente  resi  edotti dei rischi e dotati di adeguati
mezzi  di  protezione,  in  relazione alle circostanze in cui avviene
l'esposizione.
  3.  Con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con i
Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanita', per il
coordinamento  della protezione civile e dell'industria del commercio
e  dell'artigianato  sono  stabilite  le  modalita'  ed  i livelli di
esposizioni  di emergenza dei soccorritori di protezione civile e dei
volontari.
  4.  Per  le  attivita'  estrattive  gli interventi di soccorso sono
effettuati da personale volontario appositamente addestrato.