Art. 8 
    Consiglio interministeriale di coordinamento e consultazione 
 
  1. E' istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato un Consiglio interministeriale  di  coordinamento  e
consultazione  per   i   problemi   relativi   all'impiego   pacifico
dell'energia nucleare, composto dal direttore generale delle fonti di
energia e delle industrie di base, con funzioni di presidente,  e  da
nove membri designati rispettivamente in rappresentanza dei Ministeri
dell'industria,  del  commercio  e  dell'Artigianato,   dell'interno,
dell'ambiente, della difesa, del lavoro e previdenza  sociale,  della
sanita', dei trasporti e  della  navigazione,  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri -  Dipartimento  per  il  coordinamento  della
protezione civile e dell'ANPA. 
  2. I rappresentanti  dei  ministeri  debbono  avere  qualifica  non
inferiore a dirigente. 
  3. Le funzioni di  segreteria  del  Consiglio  sono  esercitate  da
funzionari della direzione generale delle fonti di  energia  e  delle
industrie di base. 
  4. Il presidente, in caso di assenza o impedimento,  puo'  delegare
l'esercizio delle funzioni al vice direttore generale delle fonti  di
energia e delle industrie di base del Ministero  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato. 
  5. I membri del Consiglio ed i segretari sono nominati con  decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta  del  Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per  la  durata  di
quattro anni. 
  6.  Il  Consiglio  esprime  parere  sui  progetti  di  disposizioni
legisla-  tive  e  regolamentari  in  materia  di  impiego   pacifico
dell'energia  nucleare,  anche  ai  fini  del   coordinamento   delle
attivita' delle varie amministrazioni in tale materia,  ivi  comprese
quelle connesse con l'applicazione del presente decreto. 
  7.  Per  l'esame  di  particolari  problemi,  il  presidente   puo'
istituire gruppi di lavoro e puo' chiamare a far parte del  Consiglio
esperti designati da pubbliche amministrazioni. 
  8.  Con  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato sono determinate le modalita' di  funzionamento  del
Consiglio.