Art. 81
          Documentazione relativa alla sorveglianza fisica
                          della protezione

  1.  L'esperto  qualificato deve provvedere, per conto del datore di
lavoro, ad istituire e tenere aggiornata la seguente documentazione:
    a)  la  relazione  di cui all'articolo 61, comma 2 e all'articolo
80,  comma  1,  relativa  all'esame  preventivo  dei progetti e delle
eventuali  modifiche,  nonch  le  valutazioni di cui all'articolo 79,
comma 1, lettera b), n. 1;
    b)  le valutazioni di cui all'articolo 79, comma 1, lettera c), e
comma  5, nonche' i verbali di controllo di cui allo stesso articolo,
comma 1, lettera b), nn. 3) e 4);
    c)  i verbali dei controlli di cui al comma 1, lettera b), n. 2),
dello  stesso  articolo  79  e dei provvedimenti di intervento da lui
adottati  e  prescritti,  nonche'  copia  delle  prescrizioni e delle
disposizioni formulate dagli organi di vigilanza divenute esecutive;
    d)  le  schede  personali  sulle  quali  devono essere annotati i
risultati   delle   valutazioni   delle   dosi  individuali  e  delle
introduzioni  individuali; le dosi derivanti da eventuali esposizioni
accidentali, di emergenza o da altre modalita' di esposizione debbono
essere annotati, separatamente, in ciascuna scheda;
    e)  le  relazioni  sulle  circostanze  ed  i motivi inerenti alle
esposizioni  accidentali o di emergenza di cui all'articolo 74, comma
1, nonche' alle altre modalita' di esposizione.
  2.  Per  i  lavoratori  di  cui  agli articoli 62 e 65 nelle schede
personali  devono essere annotati tutti i contributi alle esposizioni
lavorative individuali.
  3. Il datore di lavoro deve conservare:
    a)   per  almeno  cinque  anni  dalla  data  di  compilazione  la
documentazione di cui al comma 1, lettera b);
    b)  sino a cinque anni dalla cessazione dell'attivita' di impresa
che comporta esposizioni alle radiazioni ionizzanti la documentazione
di cui al comma 1, lettere a) e c);
    c)  sino alla cessazione del rapporto di lavoro, o dell'attivita'
dell'impresa  comportante  esposizione  alle  radiazioni  ionizzanti,
mantenendone   successivamente  copia  per  almeno  cinque  anni,  la
documentazione di cui al comma 1, lettere d) ed e).
  4.  Entro  tre  mesi  dalla  cessazione  del  rapporto  di lavoro o
dell'attivita'  d'impresa  comportante  esposizione  alle  radiazioni
ionizzanti  la  documentazione di cui al comma 1, lettere d) ed e) va
consegnata  al  medico  addetto alla sorveglianza medica che provvede
alla  sua  trasmissione,  unitamente al documento di cui all'articolo
90,   all'Ispettorato   medico  centrale,  che  assicurera'  la  loro
conservazione  nel  rispetto  dei  termini previsti dall'articolo 90,
comma 3.
  5.  In  caso  di cessazione definitiva dell'attivita' di impresa, i
documenti  di  cui  al  comma 1, lettere a), b) e c), sono consegnati
entro  sei mesi all'Ispettorato provinciale del lavoro competente per
territorio  che  assicurera'  la  loro conservazione nel rispetto dei
termini e delle modalita' previsti nel presente articolo.
  6.  Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
sentiti  l'ANPA  e  l'ISPESL, sono determinate le modalita' di tenuta
della documentazione e sono approvati i modelli della stessa.