Art. 82 
  Modalita' di classificazione degli ambienti di lavoro e dei 
     lavoratori ai fini della radioprotezione e della sorveglianza 
   fisica 
  1. Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e
della sanita', sentita l'ANPA, vengono stabiliti e aggiornati: 
  a) i criteri per la  classificazione  in  zone  degli  ambienti  di
lavoro ai fini della radioprotezione; 
  b) i criteri per l'adozione della  sorveglianza  fisica  e  per  la
classificazione dei lavoratori in categorie; 
  c) le categorie di classificazione, ai fini della  radioprotezione,
degli apprendisti e studenti di cui all'articolo 70. 
  2. Con lo stesso decreto sono disciplinate particolari modalita' di
esposizione cui i lavoratori possono essere eventualmente soggetti. 
  3. I criteri, le categorie e le modalita' di cui al comma 1 devono,
nel rispetto  degli  obiettivi  di  radioprotezione  stabiliti  dalle
direttive del Consiglio delle Comunita' europee, garantire  comunque,
con la massima efficacia la tutela sanitaria  dei  lavoratori,  degli
apprendisti e degli studenti dai rischi  derivanti  dalle  radiazioni
ionizzanti.