Art. 84 
                      Visita medica preventiva 
  1. Il datore di lavoro deve provvedere a che i lavoratori esposti e
gli apprendisti e studenti di cui all'articolo 70,  prima  di  essere
destinati ad attivita' che li espongono alle  radiazioni  ionizzanti,
siano sottoposti a visita medica  a  cura  del  medico  addetto  alla
sorveglianza medica. 
  2. Il datore di lavoro deve  altresi'  rendere  edotto  il  medico,
all'atto della visita, della destinazione  lavorativa  del  soggetto,
nonche'  dei  rischi,  ancorche'  di   natura   diversa   da   quella
radiologica, connessi a tale destinazione. 
  3. La  visita  medica  preventiva  deve  comprendere  una  anamnesi
completa,  dalla  quale  risultino  anche  le  eventuali  esposizioni
precedenti, dovute  sia  alle  mansioni  esercitate  sia  a  esami  e
trattamenti  medici,  e  un  esame  clinico  generale  completato  da
adeguate indagini specialistiche e di laboratorio,  per  valutare  lo
stato generale di salute del lavoratore. 
  4. In  base  alle  risultanze  della  visita  medica  preventiva  i
lavoratori vengono classificati in: 
  a) idonei; 
  b) idonei a determinate condizioni; 
  c) non idonei. 
  5. Il medico comunica per iscritto al datore di lavoro il  giudizio
di idoneita' ed i limiti di validita' del medesimo. 
  6. Il  medico,  nell'ambito  della  visita  preventiva  nonche'  in
occasione  delle  visite  previste  dall'articolo  85,  illustra   al
lavoratore il significato delle dosi ricevute, delle introduzioni  di
radionuclidi, degli esami medici e radiotossicologici e gli  comunica
i risultati dei giudizi di idoneita' che lo riguardano. 
  7. Con decreto del Ministro  della  sanita',  di  concerto  con  il
Ministro del lavoro e della  previdenza  sociale,  sentiti  l'ISPESL,
l'ISS e l'ANPA, sono definiti criteri indicativi per  la  valutazione
dell'idoneita' all'esposizione alle radiazioni ionizzanti.