Art. 88 
                    Elenco dei medici autorizzati 
  1. Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza  sociale,
della sanita'  e  dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e
tecnologica, istituito,  presso  l'Ispettorato  medico  centrale  del
lavoro, un elenco nominativo dei medici autorizzati. 
  2.  All'elenco  possono  essere  iscritti,  su  domanda,  i  medici
competenti ai  sensi  dell'articolo  2  del  decreto  legislativo  19
settembre 1994, n. 626 che abbiano i requisiti stabiliti ai sensi del
comma 3 e che  dimostrino  di  essere  in  possesso  della  capacita'
tecnica e professionale necessaria per  lo  svolgimento  dei  compiti
inerenti alla sorveglianza medica della protezione dei lavoratori  di
categoria A. 
  3. Con lo stesso decreto di cui al comma 1,  sentita  l'ANPA,  sono
stabiliti i requisiti per l'iscrizione all'elenco e le modalita'  per
la  formazione  professionale,  per  l'accertamento  della  capacita'
tecnica e professionale e per l'iscrizione all'elenco stesso, nonche'
per l'eventuale sospensione o cancellazione da esso,  fermo  restando
quanto stabilito all'articolo 93  per  i  casi  di  inosservanza  dei
compiti. 
 
          Nota all'art. 88: 
           - Per la definizione di medico competente v. nota all'art.
          3.