Art. 99
             Norme generali di protezione - Limitazione
                          delle esposizioni

  1.  Chiunque  pone in essere le attivita' disciplinate dal presente
decreto  deve  attuare le misure necessarie al fine di evitare che le
persone del pubblico siano esposte al rischio di ricevere o impegnare
dosi  superiori  a  quelle fissate con il decreto di cui all'articolo
96, anche a seguito di contaminazione di matrici.
  2.  Chiunque  pone in essere le attivita' disciplinate deve inoltre
adottare  tutte  le misure di sicurezza e protezione idonee a ridurre
al  livello  piu'  basso ragionevolmente ottenibile, secondo le norme
specifiche  di  buona  tecnica,  i  contributi  alle  dosi ricevute o
impegnate dai gruppi di riferimento della popolazione.
  3.  Le  disposizioni  di cui al comma 1 non si applicano ai casi di
cui all'articolo 96, comma 5.