Art. 3.
   1.  All'onere  derivante  dall'attuazione  della  presente  legge,
valutato  in  lire 24 milioni annue a decorrere dal 1994, si provvede
mediante corrispondente riduzione  dello  stanziamento  iscritto,  ai
fini  del  bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato
di previsione del Ministero del  tesoro  per  l'anno  1994,  all'uopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  riguardante il Ministero
degli affari esteri.
   2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.