(Accordo - art. XII)
                            ARTICOLO XII 
   Da parte italiana la Cooperazione allo Sviluppo sara'  indirizzata
a progetti con alto contenuto sociale o prioritari  per  lo  sviluppo
del Venezuela. Tali  progetti  saranno  formulati  in  modo  tale  da
garantire il trasferimento di tecnologia  e  il  rafforzamento  delle
attivita' economiche nazionali, cosi' come  lo  svolgimento  armonico
dei programmi di investimenti congiunti binazionali. 
   In tale senso, nei limiti del possibile, le Parti vincoleranno  le
iniziative  di  Cooperazione  allo   Sviluppo   alla   collaborazione
economica ed industriale. 
   In questo contesto, le due Parti ridefiniranno  le  priorita'  dei
programmi di cooperazione bilaterale, tenendo  altresi'  conto  delle
iniziative gia' concordate in passato e la  necessita'  di  adattarle
alle nuove esigenze. 
   Fatta salva la possibilita' di estendere la cooperazione ad  altri
settori prioritari,  le  Parti  fanno  stato  del  loro  interesse  a
promuovere i seguenti settori: 
   - Formazione delle Risorse Umane; 
   - Sviluppo delle Risorse Ambientali, con particolare riguardo 
     all'obiettivo dello sviluppo sostenibile, in  special  modo  per
     quanto  concerne  la  utilizzazione  razionale   delle   risorse
     naturali nel quadro della protezione dell'equilibrio  ambientale
     contro i rischi di sovrasfruttamento; 
   - Sviluppo cooperativo; 
   - Appoggio alla piccola e media impresa; 
   - Collaborazione tecnologica e di ricerca applicata; 
   - Agricoltura e agroindustria. 
   I programmi di cooperazione allo sviluppo nei  settori  menzionati
saranno concordati mediante appositi protocolli addizionali.